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3) SERVIZIO COMPLETO GESTIONE AFFITTO CHE COMPRENDE , nella sua fase iniziale, il Censimento delle unità immobiliari, di natura anagrafica, catastale, tecnica, urbanistica, legale, amministrativa e fiscale , la Presa in Carico di ogni singolo immobile, la creazione dell’Archivio Documentale, per proseguire poi con la Gestione effettiva degli immobili nel tempo, Gestione svolta nei suoi vari aspetti: contrattuale, contabile, amministrativo e legale. L’attività della Compagnia Immobiliare realizza il molteplice risultato di:

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Sassocorvaro Gradara San Lorenzo in Campo Pennabilli San Leo Montefelcino

Cantiano Petriano Montecalvo in Foglia Sant’Agata Feltria Orciano di Pesaro

Monte Porzio Serrungarina Montemaggiore al Metauro Apecchio Piobbico Macerata

Feltria Piandimeleto Mombaroccio Carpegna Sant’Ippolito Mercatello sul Metauro

Auditore San Giorgio di Pesaro Frontone Monteciccardo Montecopiolo Lunano

Sassofeltrio Serra Sant’Abbondio Monte Grimano Talamello Fratte Rosa Mercatino

Conca Barchi Piagge Tavoleto Maiolo Peglio Pietrarubbia Belforte all’Isauro

Monte Cerignone Isola del Piano Borgo Pace Casteldelci Frontino

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Art.1571. Nozione.
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo [c.c. 1572, 2948, n. 3].Art.1572. Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni [c.c. 1571] è atto eccedente l’ordinaria amministrazione [c.c. 320, 374, n. 4, 1108, 1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923]. Sono altresì atti eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno [c.c. 1605].Art.1573. Durata della locazione.
Salvo diverse norme di legge [c.c. 1602, 1607, 1629, 1800], la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni [c.c. 2923]. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto [c.c. 1574]. )

Art.1574. Locazione senza determinazione di tempo.
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s’intende convenuta [c.c. 1573, 1597, 1600, 1616, 1800]: 1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurata la pigione; 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso [c.c. 2923].

Art.1575. Obbligazioni principali del locatore.
Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [c.c. 1177, 1590, 1617]; 2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto [c.c. 1576, 1577, 1581, 1582, 1584]; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [c.c. 1585, 1586].

Art.1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie [c.c. 1575, n. 2, 1583], eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [c.c. 1577, 1621, 2764]. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art.1577. Necessità di riparazioni.
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore [c.c. 1575, n. 2, 1576], questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore [c.c. 1583]. )

Art.1578. Vizi della cosa locata.
Se al momento della consegna la cosa locata [c.c. 2254] è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili [c.c. 1580]. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna [c.c. 1494, 1581].

Art.1579. Limitazioni convenzionali della responsabilità.
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità [c.c. 1229] del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa [c.c. 1575, n. 2, 1580, 1581].

Art.1581. Vizi sopravvenuti.
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

Art.1582. Divieto d’innovazione.
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore [c.c. 1575, n. 2].

Art.1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti.
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata [c.c. 1576, 1577, 1584].

Art.1584. Diritti del conduttore in caso di riparazioni.
Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione [c.c. 1573] e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento [c.c. 1583]. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [c.c. 1622]. )

Art.1585. Garanzia per molestie.
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima [c.c. 1575, n. 3, 1586]. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio [c.c. 1168].

Art.1586. Pretese da parte di terzi.
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni [c.c. 1012, 1575, n. 3, 1585]. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi [c.p.c. 108]. )

Art.1587. Obbligazioni principali del conduttore.
Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 1176] nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze [c.c. 1588]; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti [c.c. 1282, 1608, 2764, 2948, n. 3].

Art.1588. Perdita e deterioramento della cosa locata.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [c.c. 1592] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [c.c. 1589, 1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [c.c. 1218, 1256, 1587, 2281]. E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

Art.1589. Incendio di cosa assicurata.
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo [c.c. 1588, 1891], la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo [c.c. 1223, 1611]. Quando si tratta di cosa mobile stimata [c.c. 1908] e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore [c.c. 1916].

Art.1590. Restituzione della cosa locata.
Il conduttore deve restituire [c.c. 1591] la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto [c.c. 1575, n. 1]. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà [c.c. 1609]. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate [c.c. 1182].

Art.1591. Danni per ritardata restituzione.
Il conduttore in mora [c.c. 1219] a restituire la cosa [c.c. 1590] è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno [c.c. 1223, 1224; c.n. 382].

Art.1592. Miglioramenti.
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata [c.c. 975, 985]. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna [c.c. 1620]. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore [c.c. 1588, 1593].

Art.1593. Addizioni.
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna [c.c. 1592]. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell’articolo precedente.

Art.1594. Sublocazione o cessione della locazione.
Il conduttore, salvo patto contrario [c.c. 1624], ha facoltà di sublocare [c.c. 1406, 1614] la cosa locatagli [c.c. 2149], ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore [c.c. 1649]. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi [c.n. 378, 394] (1).

Art.1595. Rapporti tra il locatore e il subconduttore.
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione [c.c. 1594, 2764]. Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali [c.c. 1605]. Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore [c.c. 1445, 1458], e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui [c.c. 2909].

Art.1596. Fine della locazione per lo spirare del termine.
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta. La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’articolo 1574 una delle parti non comunica all’altra disdetta [c.c. 1373] nel termine [fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello] (1) determinato dalle parti o dagli usi [c.c. 1603, 1616].

Art.1597. Rinnovazione tacita del contratto.
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo precedente [c.n. 382]. La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [c.c. 1574]. Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto [c.c. 1598].

Art.1598. Garanzie della locazione.
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto [c.c. 1597, 1941].

Art.1599. Trasferimento a titolo particolare della cosa locata.
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente [c.c. 1602, 1603], se ha data certa [c.c. 2704] anteriore all’alienazione della cosa [c.c. 1601, 2160]. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede [c.c. 1147, 1153]. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione [c.c. 2643, n. 8, 2923]. L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.

Art.1600. Detenzione anteriore al trasferimento.
Se la locazione non ha data certa [c.c. 2704], ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l’acquirente non è tenuto a rispettare [c.c. 1599, 1602] la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [c.c. 1574, 2923].

Art.1601. Risarcimento del danno al conduttore licenziato.
Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa [c.c. 2704] anteriore al trasferimento [c.c. 1599], il locatore è tenuto a risarcirgli il danno [c.c. 1223, 1603].

Art.1602. Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente.
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione [c.c. 1599, 1600] subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione [c.c. 1406].

Art.1603. Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata [c.c. 1599], l’acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’articolo 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario [c.c. 1601, 1625].

Art.1604. Vendita della cosa locata con patto di riscatto.
Il compratore con patto di riscatto [c.c. 1500, 1503, 1505] non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto [c.c. 1501].

Art.1605. Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione.
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa [c.c. 2704] anteriore al trasferimento [c.c. 1595]. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta [c.c. 2643, n. 9], può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del trasferimento [c.c. 2812, 2918, 2924].

Art.1606. Estinzione del diritto del locatore.
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa [c.c. 2704] sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio [c.c. 1360, 1445, 1458]. Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Affitti Pesaro 

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 – Supplemento Ordinario n. 203/L

Capo I

LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all’articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

Capo II

CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE

Art. 4.
(Convenzione nazionale).

1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata “convenzione nazionale”, che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 8.

2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all’articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 2.

4. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all’adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.

Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria).

1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

Capo III

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

Art. 6.
(Rilascio degli immobili).

1. Nei comuni indicati all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all’articolo 2 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell’esecuzione vale anche come autorizzazione all’ufficiale giudiziario a servirsi dell’assistenza della forza pubblica.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile.

5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all’effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente; l’importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all’articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

Art. 7.
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile).

1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all’articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’ICI, gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell’ICI relative all’anno precedente a quello di competenza.

Capo IV

MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI

Art. 8.
(Agevolazioni fiscali).

1. Nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.

2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell’articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 1.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all’aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell’attività dell’Osservatorio della condizione abitativa di cui all’articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.

5. Al comma 1 dell’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

6. Per l’attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l’anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l’anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l’anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l’anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l’anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall’anno 2004.

7. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l’anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

Art. 9.
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).

1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l’applicazione dei contratti previsti dall’articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all’IRPEG.

Art. 10.
(Ulteriori agevolazioni fiscali).

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall’anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 11.

Art. 11.
(Fondo nazionale).

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.
(Osservatorio della condizione abitativa).

1. L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.

Art. 13.
(Patti contrari alla legge).

1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).

1. In sede di prima applicazione dell’articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

2. Con l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell’articolo 6 e nell’articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.

3. Sono abrogati l’articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 1 a 5 dell’articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l’anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 107 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Affitti Pesaro 

agenzia immobiliare Pesaro Real Office elenca la nuova legge del condominio tratta dalla gazzetta ufficiale

CODICE CIVILE CONDOMINIO, LEGGE 11 DICEMBRE 2012 N° 220, G.U. 293

La riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012 n. 293.

Art. 1

1. L’articolo 1117 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di
proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari
dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non
risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili
e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche’ i locali per i servizi
in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica,
per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la
ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta’
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti
unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilita’). – Le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in
cui piu’ unita’ immobiliari o piu’ edifici ovvero piu’ condominii di
unita’ immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell’articolo 1117.
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso). – Per
soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un
numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al
condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’
modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli
spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullita’, deve indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione
d’uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono
recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o
che ne alterano il decoro architettonico.
Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di
attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle
destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i
condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e
possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la
violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera
in merito alla cessazione di tali attivita’ con la maggioranza
prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».
Art. 3

Affitti Pesaro 

1. L’articolo 1118 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il
diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo
non disponga altrimenti, e’ proporzionale al valore dell’unita’
immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo’ rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo’ sottrarsi all’obbligo di contribuire alle
spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d’uso della propria unita’ immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali.
Il condomino puo’ rinunciare all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi
di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta
tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a
norma».
Art. 4
Affitti Pesaro 

1. Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i
partecipanti al condominio».

Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’articolo 1119 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1119. Indivisibilita’.
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a
divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere piu’ incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino
e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.”.
Art. 5

1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono
inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’
immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta
giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato
all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La
richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e
delle modalita’ di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente
a fornire le necessarie integrazioni».
Affitti Pesaro 

Note all’art. 5:
Si riporta il testo dell’articolo 1120 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all’uso piu’ comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni
che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad
oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche, per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unita’ immobiliari o
dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti
eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare
o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per
le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non
comportano modifiche in grado di alterare la destinazione
della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea
entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di
cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l’indicazione del contenuto specifico e delle modalita’ di
esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino
proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili
all’uso o al godimento anche di un solo condomino.”.
Affitti Pesaro 

Art. 6

1. L’articolo 1122 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1122. – (Opere su parti di proprieta’ o uso individuale). –
Nell’unita’ immobiliare di sua proprieta’ ovvero nelle parti
normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in
proprieta’ esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino
non puo’ eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino pregiudizio alla stabilita’, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell’edificio.
In ogni caso e’ data preventiva notizia all’amministratore che ne
riferisce all’assemblea».
Art. 7

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati di ricezione
radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). –
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in
modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita’
immobiliari di proprieta’ individuale, preservando in ogni caso il
decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia
di reti pubbliche.
E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita’
del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie
comune e sulle parti di proprieta’ individuale dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
l’interessato ne da’ comunicazione all’amministratore indicando il
contenuto specifico e le modalita’ di esecuzione degli interventi.
L’assemblea puo’ prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto
comma dell’articolo 1136, adeguate modalita’ alternative di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita’, della
sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini
dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede,
a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare
e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, puo’ altresi’ subordinare
l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea
garanzia per i danni eventuali.
L’accesso alle unita’ immobiliari di proprieta’ individuale deve
essere consentito ove necessario per la progettazione e per
l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli
impianti destinati alle singole unita’ abitative.
Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza sulle parti
comuni). – Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti
comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la
videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».

Affitti Pesaro 

Art. 8

1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione del valore delle singole
unita’ immobiliari e per l’altra meta’ esclusivamente in misura
proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Manutenzione e
sostituzione delle scale e degli ascensori».

Note all’art. 8:
Si riporta il testo dell’articolo 1124 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e
degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti
dai proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La
spesa relativa e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione
del valore delle singole unita’ immobiliari e per l’altra
meta’ esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di
ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta’ della spesa, che e’
ripartita in ragione del valore, si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e
i lastrici solari, qualora non siano di proprieta’
comune.”.
Art. 9

1. L’articolo 1129 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). –
Quando i condomini sono piu’ di otto, se l’assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e’ fatta dall’autorita’ giudiziaria su
ricorso di uno o piu’ condomini o dell’amministratore dimissionario.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa’, anche
la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonche’ i
giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all’amministratore, puo’ prenderne gratuitamente visione e ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L’assemblea puo’ subordinare la nomina dell’amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di
assicurazione per la responsabilita’ civile per gli atti compiuti
nell’esercizio del mandato.
L’amministratore e’ tenuto altresi’ ad adeguare i massimali della
polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo
di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente
all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto
da una polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile
professionale generale per l’intera attivita’ da lui svolta, tale
polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di
assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,
accessibile anche ai terzi, e’ affissa l’indicazione delle
generalita’, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e’ affissa
l’indicazione delle generalita’ e dei recapiti, anche telefonici,
della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell’amministratore.
L’amministratore e’ obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche’ quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell’amministratore, puo’ chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore e’ tenuto alla
consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita’ urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad
ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea,
l’amministratore e’ tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio nel quale il credito esigibile e’ compreso, anche ai
sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l’attuazione del presente codice.
L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell’amministratore puo’ essere deliberata in ogni tempo
dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure
con le modalita’ previste dal regolamento di condominio. Puo’
altresi’ essere disposta dall’autorita’ giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi
irregolarita’. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita’
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per
far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino
puo’ rivolgersi all’autorita’ giudiziaria; in caso di accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo’ rivalersi
nei confronti dell’amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita’:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri
casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonche’ di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
settimo comma;
4) la gestione secondo modalita’ che possono generare
possibilita’ di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalita’ eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la
riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare
diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130,
numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui
al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’assemblea
non puo’ nominare nuovamente l’amministratore revocato.
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita’ della
nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attivita’
svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del
libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di
edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche’ a quelli
realizzati da enti pubblici non economici o societa’ private senza
scopo di lucro con finalita’ sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica».
Art. 10
Affitti Pesaro 

1. L’articolo 1130 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore). –
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle
vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla
annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui
all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di
condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei
servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per
l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
contenente le generalita’ dei singoli proprietari e dei titolari di
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di
ciascuna unita’ immobiliare, nonche’ ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere
comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai
responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di
contabilita’. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi’
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le
deliberazioni nonche’ le brevi dichiarazioni rese dai condomini che
ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e’ allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e
revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le
date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del
condominio, nonche’ gli estremi del decreto in caso di provvedimento
giudiziale. Nel registro di contabilita’ sono annotati in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo’ tenersi
anche con modalita’ informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta
giorni».
Art. 11

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile e’ inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto
condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro
dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi
disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in
modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di
contabilita’, di un riepilogo finanziario, nonche’ di una nota
sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea
condominiale puo’, in qualsiasi momento o per piu’ annualita’
specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la
contabilita’ del condominio. La deliberazione e’ assunta con la
maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa
spesa e’ ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di
proprieta’. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento
sulle unita’ immobiliari possono prendere visione dei documenti
giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie
spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere
conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea puo’ anche nominare, oltre all’amministratore, un
consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli
edifici di almeno dodici unita’ immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo».
Art. 12
Affitti Pesaro 
1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’articolo 1130».

Note all’art. 12:
Si riporta il testo del primo comma dell’articolo 1131
del codice civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 1131. Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo
1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e puo’ agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
(Omissis).”.
Art. 13
Affitti Pesaro 
1. L’articolo 1134 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino
che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione
dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente».
2. All’articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle
innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di
importo pari all’ammontare dei lavori»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’assemblea puo’ autorizzare l’amministratore a partecipare e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche’
di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine
di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la
vivibilita’ urbana, la sicurezza e la sostenibilita’ ambientale della
zona in cui il condominio e’ ubicato».
Art. 14

1. L’articolo 1136 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validita’ delle
deliberazioni). – L’assemblea in prima convocazione e’ regolarmente
costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta’ del
valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non puo’ deliberare per
mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda
convocazione e’ regolarmente costituita con l’intervento di tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
e’ valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entita’ e le deliberazioni di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche’
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e
all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non puo’ deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da
trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore».
Art. 15

1. L’articolo 1137 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). –
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo’ adire
l’autorita’ giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della
deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorita’
giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio
della causa di merito non sospende ne’ interrompe il termine per la
proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non
espressamente previsto, la sospensione e’ disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione
dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura
civile».
Art. 16
Affitti Pesaro 
1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso
puo’ essere impugnato a norma dell’articolo 1107»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
detenere animali domestici».
Affitti Pesaro 
Note all’art. 16:
Si riporta il testo dell’articolo 1138 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1138. Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini e’
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il
quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonche’ le norme per la
tutela del decoro dell’edificio e quelle relative
all’amministrazione.
Ciascun condomino puo’ prendere l’iniziativa per la
formazione del regolamento di condominio o per la revisione
di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con
la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo
1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)
dell’articolo 1130. Esso puo’ essere impugnato a norma
dell’articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli
1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e
1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di
possedere o detenere animali domestici.”.
Art. 17
Affitti Pesaro 
1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice
civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i
condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale».

Note all’art. 17:
Si riporta il testo del numero 1) del primo comma
dell’articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
“Art. 2659. Nota di trascrizione.
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari,
insieme con la copia del titolo, una nota in doppio
originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e
il numero di codice fiscale delle parti, nonche’ il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell’ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa’
previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l’indicazione, per queste ultime e per le societa’
semplici, anche delle generalita’ delle persone che le
rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii
devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale.
(Omissis).”.
Art. 18
Affitti Pesaro 
1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza
bisogno di autorizzazione di questa, puo’ ottenere un decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e’
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo
interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in
regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri
condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta
per un semestre, l’amministratore puo’ sospendere il condomino moroso
dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento
separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e’ obbligato solidalmente
con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a
quello precedente.
Chi cede diritti su unita’ immobiliari resta obbligato solidalmente
con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui
e’ trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che
determina il trasferimento del diritto».
Art. 19

1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 64. – Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati
dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma
dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in
contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale puo’ essere proposto reclamo
alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione
o dalla comunicazione».
Art. 20

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e’ sostituito dai
seguenti:
«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione
dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni
prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a
mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o
tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e’
annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei
dissenzienti o assenti perche’ non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non puo’ tenersi nel medesimo
giorno solare della prima.
L’amministratore ha facolta’ di fissare piu’ riunioni consecutive
in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell’assemblea validamente costituitasi».
Affitti Pesaro 
Note all’art. 20:
Si riporta il testo del terzo comma, dell’articolo 66
delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 66.
(Omissis).
L’avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per
l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli aventi diritto, la
deliberazione assembleare e’ annullabile ai sensi
dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perche’ non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non puo’ tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facolta’ di fissare piu’ riunioni
consecutive in modo da assicurare lo volgimento
dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le
ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell’assemblea validamente costituitasi.”.
Art. 21
Affitti Pesaro 
1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni condomino puo’ intervenire all’assemblea anche a
mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini
sono piu’ di venti, il delegato non puo’ rappresentare piu’ di un
quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un’unita’ immobiliare appartenga in proprieta’ indivisa a
piu’ persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nell’assemblea, che e’ designato dai comproprietari interessati a
norma dell’articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i
partecipanti sono complessivamente piu’ di sessanta, ciascun
condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo
1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante
all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu’
condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria nomini il
rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii
interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante,
l’autorita’ giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno
solo dei rappresentanti gia’ nominati, previa diffida a provvedervi
entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorita’
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in
persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera
non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e
comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio
l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei
rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in
assemblea.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai
proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi
del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di
lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In
tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per
il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».
Art. 22

1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo
1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita’ immobiliare e’
espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene
conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di
manutenzione di ciascuna unita’ immobiliare».
Art. 23
Affitti Pesaro 
1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unita’ immobiliari
espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono
essere rettificati o modificati all’unanimita’. Tali valori possono
essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo
condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo
comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio,
in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unita’ immobiliari, e’ alterato per
piu’ di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare
anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e’
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi
nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai
sensi dell’articolo 68, puo’ essere convenuto in giudizio unicamente
il condominio in persona dell’amministratore. Questi e’ tenuto a
darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo puo’ essere revocato
ed e’ tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica
o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte
in applicazione dei criteri legali o convenzionali».
Art. 24

1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio puo’
essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma
fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma
e’ devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese
ordinarie».
Art. 25
Affitti Pesaro 
1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di
condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti
cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e
svolgono attivita’ di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono
necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche
societa’ di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i
requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di
svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei
quali la societa’ presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale
evenienza ciascun condomino puo’ convocare senza formalita’
l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attivita’ di amministrazione di condominio
per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo
svolgimento dell’attivita’ di amministratore anche in mancanza dei
requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo
l’obbligo di formazione periodica.
Art. 71-ter. – Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice,
l’amministratore e’ tenuto ad attivare un sito internet del
condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre
copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera
assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito
internet sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater – Per controversie in materia di condominio, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II,
del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni
per l’attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di
inammissibilita’, presso un organismo di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e’ situato.
Al procedimento e’ legittimato a partecipare l’amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con
la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
tenendo conto della necessita’ per l’amministratore di munirsi della
delibera assembleare».
Art. 26
Affitti Pesaro 
1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie e’ inserito il seguente:
«Art. 155-bis. – L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli
impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma,
del codice, gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del
predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le
maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo,
del codice».
Art. 27

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le
parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e
terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con
le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del
codice civile».
Affitti Pesaro 
Note all’art. 27:
Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche’ la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita’
dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono
approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dal
secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).”.
Art. 28

1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli
intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo
del valore dell’edificio».
2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle
seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze
previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Note all’art. 28:
Si riporta il testo dell’articolo 26, commi 2 e 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
“Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti.
(Omissis).
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed
all’utilizzazione delle fonti di energia di cui
all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell’edificio.
(Omissis).
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo
comma dell’articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).”.
Art. 29

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice»
sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma,
dello stesso codice».

Note all’art. 29:
Si riporta il testo dell’articolo 2-bis, comma 13, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
(Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche’ per il risanamento di impianti
radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri.
(Omissis).
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del
codice civile. Per l’approvazione delle relative
deliberazioni si applica l’articolo 1120, secondo comma,
dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di
benefici fiscali.

(Omissis).”.
Art. 30

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche’ per le innovazioni sono prededucibili ai sensi
dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi
dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito
dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure
concorsuali.

Note all’art. 30:
Si riporta il testo dell’articolo 111, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.):
“Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi’
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).”.
Art. 31

1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le
seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».

Note all’art. 31:
Si riporta il testo dell’articolo 23, primo comma, del
codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci e’ competente il giudice del
luogo dove ha sede la societa’; per le cause tra condomini,
ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo
dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
(Omissis).”.
Art. 32
Affitti Pesaro 
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore
dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

agenzia immobiliare Pesaro Real Office ha elencato la nuova legge del condominio tratta dalla gazzetta ufficiale

alcuni approfondimenti e leggi sul condominio

https://www.condominioelocazioni.it/index_file/news4.htm

https://www.lastampa.it/2013/06/27/italia/i-tuoi-diritti/casa-e-condominio/focus/tutto-sulla-riforma-del-condominio-LDs5OgmKHNJoYkVeh003YO/pagina.html

https://www.altalex.com/index.php?idnot=13128

https://www.lavorincasa.it/articoli/in/normative/riforma-del-condominio/

Amministratori di condominio a Montecchio
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tel: 320 5523741
Questa è una breve descrizione dell’ attivita’ dell’agente immobiliare ( agenzia immobiliare pesaro )

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

A fronte di quanto sopra esposto, il compito essenziale dell’agente immobiliare è quello di ricercare un potenziale acquirente/conduttore e/o venditore/locatore per il buon esito dell’affare e per questa attività percepisce una provvigione al momento della conclusione dell’affare.

Nel corso degli anni la professionalità delll’agente immobiliare si è notevolmente evoluta ed oggi, è in grado di offrire ai propri clienti una pluralita’ di servizi di alta qualità.

L’elenco dei servizi qui esposto è un’integrazione dell’attività di pura intermediazione immobiliare e pertanto le prestazioni professionali dovranno essere contrattate con l’agente in sede di conferimento dell’incarico di mediazione al fine di definirne il giusto compenso.

-Verifica di tutta la documentazione relativa all’immobile oggetto di vendita e/o affitto

-Valutazione commerciale della porzione immobiliare da vendere

-Verifica dell’esistenza o meno di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli

-Definizione dell’iter da seguire per la compravendita

-Predisposizione della documentazione utile per l’atto notarile

-Assistenza all’atto notarile

-Offerta ed analisi delle miglior forme di finanziamento

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ALCUNI ANNUNCI IMMOBILIARI A PESARO

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MORCIOLA: appartamento indipendente in ottimo stato composto da soggiorno, cucina con terrazzo, camera matrimoniale, bagno, scale per accedere al piano superiore ( sottotetto alto ) con 2 camere, bagno, terrazzo. Completa la proprietà ampio garage e scoperto/giardino esclusivo. Classe energetica E – Ipe: 139,9 khw/m2 anno. € 225.000 tratt Rif/CVR73

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RIO SALSO: Appartamento indipendente disposto su due livelli, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: ampio soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale, cameretta, terrazzo, doppi servizi, taverna, garage grande e scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Classe energetica: A – IPE: 37,58 kWh\ m2 anno. € 215.000 TRATT. Rif. FVR81

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VICINANZE MORCIOLA- Su palazzina bifamiliare, appartamento di circa 120 mq, posto al piano primo cosi suddiviso: cucinotto, ampio soggiorno con camino, 2 camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi e 4 terrazzi. Al piano secondo mansarda di 127 mq circa, completa la proprietà garage grande e ampio scoperto privato. Da rivedere in alcuni aspetti, ottima soluzione anche per genitori e figlii. Classe energetica: G – IPE: 331,4 kWh\m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. CVR72

RIO SALSO- Appartamento di ampie metrature su palazzina bifamiliare, posto al piano primo cosi suddiviso: cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi e 4 terrazzi. Al piano secondo mansarda di 127 mq circa, completa la proprietà garage di 63 mq circa e scoperto privato di 227 mq. Completamente grezzo internamente con la possibilità di scegliere tutti i materiali a proprio piacimento. Soluzione ideale anche per genitori e figli. Classe energetica: G – IPE: 267 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. FVR78

MORCIOLA- Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina posto al piano terra cosi suddiviso: cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, bagno, garage grande di 33 mq circa e ampio scoperto esclusivo. Ingresso indipendente senza spese condominiali, ottima soluzione anche come investimento. Classe energetica: E – IPE: 134,9 kWh\m2 anno. € 155.000 TRATT. Rif. CVR71

MORCIOLA: appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno/cucina, 2 camere, bagno, balconi, scale interne per accedere a tavernetta posto al piano terra con bagno, ampio scoperto esclusivo, 2 posti auto. Classe energetica: E – IPE: 165,9 kWh\m2 anno. € 220.000 TRATT. Rif. CVR69

MONTECCHIO: In zona servita vendiamo stupendo appartamento luminoso e molto ben curato completo di arredamento e condizionatore, composto da soggiorno con angolo cottura , due camere, ampio bagno, due bei terrazzi. garage. Ottime rifiniture con parquet anche nella zona giorno. Classe energetica: E – IPE: 115,9 kWh\ m2 anno. € 145.000 tratt Rif/SVR145

MONTECCHIO CENTRO- Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina, disposto su due livelli cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, ripostiglio, doppi servizi e 4 terrazzi. Ampio garage di 33 mq circa, ottime rifiniture in posizione esclusiva a due passi da tutti i principali servizi. Classe energetica: C – IPE: 76,958 kWh\m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. SVR144

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BELVEDERE FOGLIENSE- In posizione panoramica e molto tranquilla appartamento di recente costruzione su piccola palazzina cosi disposto: ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, ripostiglio e bagno. Al piano terra garage con bagno e lavanderia, scoperto privato e posto auto esterno. Completamente indipendente con possibilità di averlo arredato come da fotografie. Classe energetica: F – IPE: 144,8 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. FVR76

MONTECCHIO CENTRO- Nella posizione più comoda e centrale del paese, appartamento di ampie metrature totalmente indipendente posto al secondo piano cosi composto: ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali e bagno. Collegato internamente si accede al piano superiore completamente praticabile di pari metrature dell’appartamento cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali,bagno e ampio ripostiglio. Completa la proprietà garage grande di 39 mq circa e scoperto privato di 110 mq. Soluzione ideale per genitori e figli con un ottimo rapporto metrature e prezzo. Classe energetica: F – IPE: 179 kWh\ m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. SVR141

CATTOLICA- VENDESI in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, appartamento composto da: soggiorno con angolo cottura,camera,cameretta, ampio terrazzo di 50 mq circa è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – EPi: 127,23 kWh/m2 anno. € 410.000 TRATT. Rif. RVR33

PESARO – Bellissimo casale a soli 6 km da Pesaro e dal mare, disposto su 3 livelli per complessivi 480 mq circa, attualmente suddiviso in 2 appartamenti completamente indipendenti, Scoperto privato di 4.000 mq circa con alberi da frutto, capanno/ricovero attrezzi condonato dove poter realizzare anche una piccola dependance, cantina grande, garage di ampie metrature. Possibilità di progetto già ideato per una totale ristrutturazione o per realizzare anche una bella villa mantenendo la linea storica della struttura. Contesto paesaggistico e panoramico davvero esclusivo ad un ottimo prezzo anche considerando le ultime leggi in vigore per il recupero fiscale sulle ristrutturazioni! Classe energetica: F – IPE: 216,05 kWh\m2 anno. € 450.000 TRATT. Rif. P5VR1

OSTERIA NUOVA- Appartamento in posizione centralissima su piccola palazzina cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno e terrazzo. Possibilità di averlo completamente arredato come da fotografie incluso nella cifra. ( Classe energetica: F – IPE: 130,3 kWh\m2 anno. € 110.000 TRATT. Rif. MVR47

TAVULLIA- Appartamento indipendente di circa 100 mq su deliziosa palazzina ottimamente rifinita, posto al piano primo disposto su due livelli cosi suddiviso: luminoso soggiorno con angolo cottura, 2 camere, cameretta, doppi servizi, grande terrazza di 50 mq, garage, posto auto esterno completa la proprietà piccolo scoperto esclusivo. Ottime rifiniture e riscaldamento a pavimento. Classe energetica: D – EPi: 116,2 kWh\m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. RVR30

MONTELABBATE- Via Apsella: Su palazzina quadrifamiliare di recente costruzione stupendo appartamento cosi suddiviso: luminoso soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, bagno, scala interna per accedere alla tavernetta dove è stata creata la cucina. Garage con possibilità di ricavare altro bagno, lavanderia, giardino privato completo di irrigazione automatica. Ottime le rifiniture con materiali di pregio, zanzariere, depuratore, doccia idromassaggio. Incluso nel prezzo tutto l’arredamento nuovo e di ottima qualità altamente consigliata una visita per capire al meglio la cura adoperata per la creazione di un ambiate davvero confortevole. Classe energetica: E – Epi: 129,6 kWh\m2 anno. € 165.000 TRATT. Rif. MVR45

CATTOLICA- VENDESI in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, bilocale, è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata.Classe energetica D – EPi: 129,95 kWh/m2 anno. € 251.000 TRATT. Rif. RVR3

CATTOLICA CENTRO- in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, bilocale, con piccolo scoperto privato, è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – Epi: 126,8 kWh/m2 anno. € 242.000 TRATT. Rif. RVR2

TAVULLIA- Bilocale di recente costruzione posto al piano terra su piccola palazzina ben rifinita cosi disposto: soggiorno angolo cottura, camera, bagno, 2 terrazzi, scala interna per accedere a un garage di circa 23 mq al piano seminterrato adattabile come tavernetta. Scoperto privato di 96 mq circa e posto auto esterno. Classe energetica: E – EPi: 92 kWh/m2 anno. € 150.000 TRATT. Rif. RVR17

TAVULLIA- Appartamento di nuova costruzione su piccola palazzina molto luminoso di 66 mq circa, cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, ampio balcone di circa 35 mq e garage. Classe energetica: E – EPi: 75,7 kWh/m2 anno. € 175.000 TRATT. Rif. RVR16

GABICCE MARE: In prestigiosa palazzina fronte mare, proponiamo luminoso bilocale nuovo, mai abitato e parzialmente arredato. Posto al secondo piano con ascensore , così composto: soggiorno con angolo cottura, disimpegno , camera matrimoniale , bagno, ampi terrazzi, cantina e posto auto coperto. Ottime rifiniture, incluso anche di arredamento nuovo € 320.000 ( Classe energetica C – Epi: 67,48 kWh/m2 anno) Rif. RVR13

PADIGLIONE: appartamento indipendente di recente costruzione, composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, terrazzi. Ottime rifiniture con camino, parquet nella zona notte. Classe energetica E – EPi: 156,65 kWh/m2 anno. € 170.000 Rif/FVR74

CATTOLICA CENTRO- Vendiamo in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, monolocale, con piccolo scoperto privato, ripostiglio/lavanderia è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – Epi: 129,37 kWh/m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. RVR1

MONTECCHIO- Appartamento su palazzina trifamiliare a due passi dal centro cosi disposto: cucina abitale, ampio soggiorno, 3 camere, 2 bagni, scoperto esclusivo, 2 posti auto coperti e cantina. Posizione molto tranquilla, possibilità per chi cerca una casa dalle metrature importanti nella più totale indipendenza. Classe energetica: G – EPi: 326,5 kWh/m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. SVR137

GABICCE MARE: Appartamento di recente costruzione, posto al terzo ed ultimo piano cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 terrazzi, bagno e garage. Ottime rifiniture, incluso nella cifra anche tutto l’arredamento. Ottima soluzione anche come investimento o come abitazione per le vacanze vista la vicinanza dal mare. Praticamente mai abitato! Classe energetica: E – EPi: 141,31 kWh/m2 anno € 225.000. Rif. RVR35

MORCIOLA- Appartamento di recente costruzione su quadri familiare cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno comoda scala interna per accedere ad ampia taverna con cucina, soggiorno con camino, bagno, ripostiglio e garage. Completa la proprietà scoperto privato, ottimo stato di manutenzione come nuovo. Classe energetica: E – EPi: 137,7 kWh/m2 anno € 190.000 TRATT. Rif. CVR67
10 KM DA URBINO: Immersa nel verde delle colline del Montefeltro, in un oasi di tranquillità e di assoluto relax, ampio casale recentemente ristrutturato disposto su 2 livelli per complessivi 320 mq circa composto da: ampio salone con camino, cucina, 7 camere e 7 bagni. Completa la proprietà 5.000 mq di terreno con splendida piscina e un grande pergolato, da cui si gode una vista meravigliosa. Si adatta bene per realizzazione di agriturismo o Bed and-Breakfast. Classe energetica F – EPi 183,3 kWh/m2 anno. € 550.000 RIF. UVR1

MONTELABBATE- Appartamento indipendente in ottimo stato di manutenzione disposto su due livelli cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, 2 terrazzi, bagni al piano sottotetto altra camera matrimoniale, soggiorno bagno e terrazzo a tasca. Garage e piccolo scoperto privato. Classe energetica: E – IPE: 150,1 kWh\m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. MVR44

PESARO PERIFERIA- A pochi km da Pesaro vendiamo porzione di casa in bellissima e tranquilla zona collinare cosi suddivisa: Al piano terra cucina abitabile, ampio soggiorno, ripostiglio e bagno, il tutto collegato all’antica cantina molto grande con magazzini annessi e loggia. Al piano primo troviamo 5 camere, bagno, ripostiglio, mansarda bassa di pari metratura e terrazza di 69 mq circa. Completa la proprietà scoperto privato di 960 mq con ricovero attrezzi già condonato e terreno agricolo completamente pianeggiante con alcune piante da frutto di circa 2.000 mq. Da ristrutturare. Classe energetica: G – IPE: 166,536 kWh/m2 anno. € 420.000 TRATT. Rif.P6VR20

PESARO BORGO S. MARIA: Bilocale di recente costruzione posto al piano secondo cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, terrazzo e bagno. Possibilità di averlo arredato come da fotografie. Ottima soluzione anche come investimento. Classe energetica F – IPe 101,2 kWh/m2 anno. € 105.000 poco TRATT. Rif. MVR41

COLLINE SANT’ANGELO IN LIZZOLA: Bilocale di recente costruzione su piccola palazzina composto da: soggiorno con angolo cottura, camera, bagno garage con lavanderia e doccia ampio scoperto privato di circa 110 mq. Ingresso indipendente ottime rifiniture. ( Classe energetica E – Epi: 129,50 kWh/m2 anno ) € 100.000 Rif. P9VR8

PESARO: A due passi dal mare in bellissima e comoda posizione appartamento posto al piano terra su piccola palazzina cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, grazioso scoperto privato e garage. Ottima soluzione come investimento o per abitazione uso vacanze. (Classe Energetica: F – EPi: 172,9 kWh/m2 anno) Vera OCCASIONE!! € 139.000 Rif. P9VR23

PESARO PERIFERIA: appartamento grande su piccola palazzina costruita negli anni ’70, con bagno rifatto pochi anni fa e riammodernato in parte, di mq 135 circa con sala, cucina grande, 3 camere matrimoniali, bagno, balconi, soffitta. Al piano terra garage e cantina, 100 mq circa di scoperto esclusivo. Classe energetica G – Epi: 381 kWh/m2 annuo € 260.000 tratt Rif/P7VR2

VICINANZE GINESTRETO- Su palazzina bifamiliare appartamento di circa 85 mq, posto al piano secondo molto luminoso cosi composto: cucina abitabile, ampio salone con camino, camera matrimoniale con bagno interno, altra camera, bagno, 4 terrazzi, grande garage di circa 50 mq con lavanderia, giardino esclusivo di 170 mq circa con pozzo e posto auto scoperto. Accessoriato con vasca idromassaggio, impianto d’aria condizionata, tapparelle elettriche e sistema di recupero dell’acqua piovana per irrigazione del giardino. ( Classe energetica G – EPi: 184,70 kWh/m2 anno ) VERA OCCASIONE € 165.000 TRATT. Rif. P9VR20

MONTELABBATE: Vendiamo splendida villa ad un piano in classe energetica A, immersa nel verde di 150 mq composta da ampio reparto giorno , 3 camere, doppi servizi, ripostiglio, oltre 600 mq di giardino. info in agenzia. Riferimento MVR32

OSTERIA NUOVA: appartamento di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura con camino, 2 camere, bagno, ampio terrazzo, garage. Buone rifiniture. Classe nergetica: E – Epi 81,5 kWh\m2 anno. € 175.000 Rif/MVR28

OSTERIA NUOVA: appartamento di recente costruzione di 80 mq circa composto da soggiorno, cucinotto, 3 camere, bagno, ampi balconi, garage. ( Classe energetica E – EPi: 123.00 kWh/m2 anno ) € 190.000 Rif/MVR27

MONTELABBATE- Appartamento indipendente su palazzina quadrifamiliare di recente costruzione, disposto su due livelli cosi suddiviso: soggiorno-angolo cottura con camino, camera, cameretta, bagno e 2 terrazzi, comoda scala per accedere alla taverna, garage e piccolo scoperto esclusivo. Ottime rifiniture. Classe energetica: E – EPi: 151,5 kWh/m2 anno. € 192.000 TRATT. Rif. MVR26

MORCIOLA: Appartamento posto al piano terra composto da soggiorno angolo cottura con cucina in muratura, disimpegno con armadio a muro, camera matrimoniale, cameretta, bagno con doccia, ampio giardino con impianto di irrigazione e barbecue. Al piano seminterrato cantina e garage. Ottime rifiniture, Classe energetica F – Epi: 204,9 kWh/mq anno € 135.000 TRATT. VERO AFFARE! Rif. CVR60

SANT’ANGELO IN LIZZOLA- In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento di circa 97 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 144 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua.Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 63,90. € 242.000 TRATT. rif. P9VR12

SANT’ANGELO IN LIZZOLA- In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento NON ARREDATO di circa 82 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 165 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua. Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 63,94. € 170.000 TRATT. rif. P9VR11

SANT’ANGELO IN LIZZOLA – In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento NON ARREDATO di circa 93 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 148 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua.Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 59,10. € 235.000 TRATT. Rif. P9VR10

PESARO CENTRO: bilocale nuovo con ingresso indipendente composto da soggiorno angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, posto bici e moto ottime rifiniture. Assolutamente da vedere sopratutto per che volesse fare un investimento. Classe Energetica E – Epi: 164,4. €175.000 TRATT. Rif. P8VR2

PESARO MARE – In posizione unica ed esclusiva appartamento su piccola ed elegante villetta di recente costruzione, di circa 112 mq così suddiviso.: Angolo cottura, ampio e luminoso soggiorno con stupenda vista sul mare, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio e lavanderia. Ottime rifiniture, travi a vista, climatizzatori in tutti gli ambienti, completamente autonomo. Interamente arredato con grandissimo gusto moderno. (Classe energetica E -EPi 122,7 kWh/m2 anno) € 695.000 TRATT. Rif. P8VR19

PESARO ZONA CELLETTA- Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina cosi disposto: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, terrazzo, bagno e garage. Ottimo stato di manutenzione abitato pochissimo. ( Classe energetica: E – IPE: 85 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. P5VR2

PESARO TOMBACCIA: Appartamento in prima periferia di Pesaro in buono stato di conservazione, composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno e posto auto coperto. (Classe energetica E, EPi 100,3 kWh/m2 anno.) € 180.000 TRATT. Rif. P2VR3

PADIGLIONE -Su palazzina quadri familiare di recente costruzione, appartamento posto al piano primo cosi suddiviso: cucinotto, soggiorno con camino, camera, cameretta, 2 balconi, bagno, scoperto privato,garage con lavanderia e posto auto scoperto. Ingresso indipendente, ottimo stato di manutenzione, possibilità di averlo completamente arredato come da fotografie. Classe energetica: E – EPi: 134,6 kWh/m2 anno. € 145.000TRATT. Rif. FVR71

BORGO MASSANO: Appartamento su piccola palazzina con ingresso indipendente composto da: Soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, taverna , garage e scoperto esclusivo. ( Classe energetica E – EPi: 132,0 ) € 125.000 TRATT. OCCASIONE Rif. FVR7

BORGO SANTA MARIA: appartamento su villetta a schiera composto da sala, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, garage e giardino.( Classe energetica G – EPi: 277,50 kWh/m2 anno ) € 225.000 RIF/P1VR27

PADIGLIONE: Appartamento indipendente di 68 mq circa composto da soggiorno – cucina, camera matrimoniale, cameretta , bagno, terrazzi , scoperto pavimentato , garage grande . ( Classe energetica E – EPi: 154,2) € 165.00,00 Rif/FVR60

A 5 KM DA PESARO: In zona collinare appartamento al piano terra su quadri familiare di recente costruzione in perfetto stato di manutenzione cosi composto: ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, comoda scala interna per accedere a una bella taverna con bagno e garage. Completa la proprietà scoperto privato in parte pavimentato, ingresso indipendente, ottime rifiniture con riscaldamento a pavimento, parquet, impianto d’allarme. Classe energetica: F – EPi: 158,5 kWh\m2 anno. € 198.000 TRATT. Rif. P1VR33

PADIGLIONE: Vendesi appartamento su piccola palazzina di 80 mq, su 2 livelli, composto da: cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, wc, garage, posto auto esterno e scoperto esclusivo. Completamente arredato con cucina in muratura. ( Classe energetica E – Epi: 122,10 kWh/m2 anno) € 170.000 TRATT. RIF.FVR48

PESARO CENTRO STORICO: A due passi da piazza del Popolo, attico di 136 mq circa, molto luminoso, recentemente ristrutturato da nuovo su elegante palazzina cosi composto: cucina abitabile, ampio soggiorno, 3 camere, doppi servizi, lavanderia, ripostiglio, cantina e possibilità di posto auto coperto. Magnifico panorama sulla città, ottime rifiniture, aria condizionata installata tapparelle ellettriche. ( Classe energetica F – Epi 191,6 kWh/m2 anno.) € 460.000 TRATT. Rif. P8VR21

PESARO CENTRO STORICO: Appartamento in zona esclusiva in buono stato di manutenzione, posto al 4 ed ultimo piano con ascensore cosi disposto: piccolo ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, soffitta ampia con lavanderia e posto auto coperto. Classe energetica: G – EPi: 221,8 kWh/m2 anno. € 330.000 Rif. P8VR30
Splendido Casale a due passi da PESARO: Completamente ristrutturato 15 anni fa, nel rispetto architettonico, distribuito su due livelli, per complessivi 360 mq circa, oltre annessi, con ampio parco di 4.000 mq completamente recintato con alberi. Situato in posizione comoda e molto ben accessibile, si presta molto bene per bed and breakfast o ristorante. Non sono sufficienti le parole per comprendere la bellezza del casale. C’è solo una cosa da fare: venirla a vedere… ( Classe energetica G – EPi: 366,60) Rif/P1VR26

PESARO PRIMA PERIFERIA: In zona molto tranquilla, appartamento nuovo su villetta trifamiliare posto al piano terra composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, scala interna per accedere al piano interrato composto da due locali, bagno,ampio garage e scoperto esclusivo. Ottime rifiniture edificio realizzato in classe energetica A EPi: 30,3 kWh/m2 anno. € 300.000 TRATT. Rif. P1VR28

PESARO CENTRO-MARE: Bellissimo appartamento di nuova costruzione, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere di cui una con bagno interno, bagno, loggia, balcone e box auto. Stupenda vista, ottime rifiniture dotato di tutti i confort assolutamente da vedere. Classe energetica: B -EPi: 36,50 kWh/m2 anno. € 360.000 TRATT. Rif. P8VR26

PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 74 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2 terrazzi e garage. Ottime rifiniture, costruita con ottimi materiali per un appartamento in classe A, con spese di gestione davvero base, un ottimo investimento per il futuro. Classe energetica: A – EPi: 27,62 kWh\ m2 anno € 247.000 TRATT. Rif. P1VR9

PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 74 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2 terrazzi e garage. Ottime rifiniture, costruita con ottimi materiali per un appartamento in classe A, con spese di gestione davvero base, un ottimo investimento per il futuro. Classe energetica: A – EPi: 26,34 kWh\ m2 anno € 247.000 TRATT. Rif. P1VR10

PADIGLIONE:Vendesi appartamento composto da: piccolo soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2balconi e garage. Ottimo investimento. ( Classe energetica E – IPE: 158,76 kWh\m2 anno anno ) €135,000 TRATT. RIF.FVR27

PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 86 mq circa composto da cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, 2 camerette, doppi servizi, terrazzi e garage. Ottime rifiniture con ottimi materiali. Classe energetica: B – IPE: 40,45 kWh/m2 anno. € 270.000 TRATT. Rif. P1VR8

PADIGLIONE: Vendesi appartamentino indipendente posto al secondo ed ultimo piano composto da piccolo soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con balconcino, cameretta, bagno, garage. ( Classe energetica E – IPE: 166,07 kWh\m2 anno anno ) € 130,000 TRATT. RIF.FVR25

PADIGLIONE- Bilocale di recente costruzione,composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 2 terrazzi e ampio garage garage con lavanderia. Possibilità di averlo completamente ARREDATO come da fotografie, valida soluzione anche come investimento. Classe energetica: E – Epi: 92,2 kWh/m2 anno. €100.000 TRATT. Rif.FVR2

PESARO CENTRO STORICO: A due passi da piazza del popolo, bilocale posto al piano secondo cosi composto: piccolo ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno completamente arredato, aria condizionata installata, ottima soluzione come investimento. Possibilità di avere posto auto coperto. (Classe energatica: G – EPi: 279,1 kWh/m2 anno). € 160.000 Rif. P8VR25

PESARO ZONA MARE: A due passi da viale Trieste, in una delle vie più esclusive e ricercate di Pesaro bellissima villa a schiera disposta su 4 livelli cosi composta: Al piano seminterrato ampia taverna con soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, 2 camini e luminosa veranda con bellissimo accesso diretto su giardino privato. Al piano rialzato, ampio soggiorno con angolo cottura, camera,bagno e terrazzo. Al piano primo cucinotto, soggiorno, 2 camere e bagno. Al piano terzo sottotetto con possibilità di ricavare altra camera o studio. Completa la proprietà garage doppio con ingresso indipendente. Ottima soluzione anche per genitori e figli. Informazioni in agenzia. Classe energetica: G – Epi: 219,5 kWh/m2 anno RIF. P8VR32

PESARO LORETO: Su piccola palazzina a due passi dal centro e dal mare, appartamento indipendente di circa 85 mq composto da: cucina, ampio soggiorno, 2 camere con cabina armadio, doppi servizi. Possibilità di garage o posto auto. Classe energetica: C – EPi==>70,50 kWh/m2 anno. € 375.000 TRATT. rif. P4VR5

PADIGLIONE: bilocale ampio composto da bel reparto giorno, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, terrazzo, garage. ( Classe energetica E – Epi: 147,00 kWh/m2 anno ) € 115.000 RIF/FVR10

RIO SALSO:VENDESI bilocale su piccola palazzina composto da soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale,bagno,balcone e garage. Ottime rifiniture. Classe Energetica G – EPi: 258,6 kWh/m2 anno. € 105.000 RIF. FVR1

PESARO CENTRO: Su piccola ed esclusiva palazzina appartamento posto al piano terra di 95 mq circa cosi suddiviso: cucinotto, ampio soggiorno, 1 camera matrimoniale con bagno interno, 2 camerette, bagno, ampio giardino esclusivo, garage e possibilità di cantina. Dotata di tutti i confort che una abitazione moderna richiede con ottime rifiniture realizzata in classe A. Classe energetica: A – IPE: 34,04 kWh\m2 anno. € 419.000 TRATT. Rif. P3VR1

BORGO SANTA MARIA- Appartamento condominiale in buono stato di manutenzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, ripostiglio, terrazzo, garage e cantina con doccia e lavanderia. Aria condizionata installata, possibilità di averlo arredato come da fotografie. Classe energetica: F – Epi: 107,6 kWh/m2 anno. € 145.000 Rif. P1VR31

PESARO BORGO S. MARIA: appartamento in buono stato di manutenzione di 75 mq circa composto da ampio soggiorno , cucina abitabile, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balconi, garage e cantina. Classe energetica E – EPi 99,4 kWh/m2 anno. € 135.000 RIF. P1VR2

MONTECCHIO: appartamento indipendente di 63 mq circa posto al piano terra, composto da soggiorno/cucina, 2 camere , bagno con cabina doccia idromassaggio, ampio giardino/scoperto di 350 mq circa, garage grande. Classe energetica: C – EPi: 88,228 kWh/m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. SVR86

MORCIOLA- Appartamento in ottimo stato a due passi da tutte le comodità, composto da: ampio reparto giorno con angolo cottura,camera,cameretta, doppi servizi, ampia loggia di 15 mq, garage per un auto di 19 mq. Possibilità di realizzare la terza camera.Ottime rifiniture aria condizionata installata.(Classe energetica E – EPi: 95,50 kWh/m2 anno) VENDITA € 160.000 Rif. CVR6

PETRIANO- Casa completamente indipendente di circa 420 mq, su 3 livelli cosi suddivisa: al piano terra soggiorno con angolo cottura, bagno, ripostiglio e grande garage. Al piano primo, cucinotto, sala da pranzo, soggiorno, 3 camere e 2 bagni. Al piano secondo sottotetto completamente praticabile con un altezza minima di 1,80 m. Completa la proprietà scoperto esclusivo di circa 300 mq di cui una parte edificabile con ricovero attrezzi. Ideale per genitori e figli, con la possibilità di creare 2 appartamenti molto grandi e completamente indipendenti, o più unita abitative di metrature inferiori. Bellissima vista panoramica. Classe energetica: G – EPi: 260,85 kWh/m2 anno. € 260.000 TRATT. Rif. CVR58

VICINANZE MORCIOLA: Bilocale di recente costruzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. Classe energetica G – EPi: 482,3 kWh/m2 anno. € 60.000 TRATT. Rif. CVR57

BOTTEGA- In via G.Leopardi su deliziosa palazzina, appartamento con ingresso indipendente posto al piano terra cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali e bagno. Comoda scala interna per accedere al piano seminterrato dove troviamo taverna di circa 30 mq con bagno e garage completo di lavanderia. Completa la proprietà scoperto privato di circa 103 mq, ottime rifiniture. Praticamente mai abitato come nuovo assolutamente da vedere. Classe energetica: E – Epi: 129,4 kWh/m2 anno. Informazioni in agenzia RIF. CVR56

MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 100 mq circa molto luminoso composto da soggiorno – cucina con camino, 3 camere, doppi servizi, balconi, ripostiglio, garage. € 200.000 (Classe enrgetica F – EPi: 182.524 ) RIF/SVR75

MORCIOLA – In posizione molto tranquilla e ben servita appartamento di recente costruzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, bagno, scoperto privato di 130 mq circa e garage. Possibilità di averlo completamento arredato come da fotografie incluso di elettrodomestici. Ottime stato di manutenzione come nuovo. Classe energetica: E -EPi: 117,3 kWh/m2 anno. € 150.000 Rif. CVR55

TAVULLIA: appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, terrazzo, ampio garage. Ottime rifiniture e completa di cucina nuova in finta muratura. Classe energetica E – Epi: 140,9 kWh/m2 annuo € 155.000 Rif/RVR22

TAVULLIA : Su palazzina bifamiliare di recente costruzione, delizioso appartamento con ingresso indipendente , così disposto: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 terrazzi, bagno e sottotetto per uso ripostiglio. Al piano interrato grande cantina di 26 mq con lavanderia o possibilità di ricavare il secondo bagno. Garage ampio di 24 mq circa. Completa la proprietà giardino privato di circa 65 mq con irrigazione. Ottimo stato di manutenzione con buone rifiniture. Assolutamente da vedere! Prezzo interessante. Classe energetica: F – EPi: 236,1 kWh/m2 anno. € 160.000 trattabili. Rif. RVR36

VICINANZE MORCIOLA- Appartamento indipendente su palazzina quadrifamigliare di circa 100 mq disposto su due livelli cosi suddiviso: al piano terra ampio soggiorno con angolo cottura, bagno, al piano primo 2 camere matrimoniali, cameretta e bagno. Completa la proprietà piccolo scoperto esclusivo, ottimo stato di manuntenzione. Classe energetica: F – EPi: 112,5 kWh/m2 anno. € 170.000 TRATT. Rif. CVR48

MORCIOLA – Bellissimo appartamento di recente costruzione, totalmente indipendente disposto su due livelli di piccola palazzina cosi suddiviso: al piano primo ampio soggiorno, cucina a vista, 2 camere, bagno e terrazzo. Da un elegante scala interna si accede al piano sottotetto completamente praticabile e molto luminoso cosi composto: soggiorno con angolo cottura e camino, camera, bagno e ampio terrazzo a tasca. Completa la proprietà scoperto esclusivo e garage. Ottime rifiniture compreso di arredamento come nuovo. (Classe energetica F – EPi: 188,90 kWh/m2 anno) € 250.000 TRATT. Rif. CVR45

MORCIOLA: a due passi da tutti i servizi, appartamento indipendente disposto su due livelli composto da: al piano terra, reparto giorno con bagno di servizio e scoperto, al piano superiore con camera matrimoniale con terrazzo, cameretta e bagno. Garage al piano seminterrato. Classe energetica: F – EPi: 191,3 kWh/m2 anno. € 170.000 TRATT. Rif. CVR44

MORCIOLA: appartamento in contesto residenziale circondato dal verde in zona tranquilla e vicino a tutti i servizi. L’appartamento è composto da soggiorno angolo cottura ,cameretta camera matrimoniale, bagno, ampio terrazzo vivibile , garage, cantina, e posto auto. Possibilità di averlo arredato come da foto. ( Classe energetica F – EPi: 163,90 kWh/m2 anno ) € 150.000 Rif/CVR42

MONTECCHIO: appartamento ampio di 125 mq circa composto da sala, cucina con cucinotto, 3 ampie camere , bagno, balconi, più sottotetto di pari metratura dell’ immobile allo stato grezzo. Al piano terra un garage per un’ auto e giardino esclusivo. Possibilità di ricavare due appartamenti indipendenti. ( Classe energetica G – Epi: 292,40 kWh/m2 anno) € 210.000 Rif/SVR39

MONTECCHIO CENTRO: Appartamento indipendente composto da ampio reparto giorno con camino, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, balconi. Al piano superiore mansarda completamente praticabile con soggiorno, cucinotto, camera, bagno. Al piano terra garage grande con giardino. Ideale anche per genitori e figli vista la possibilità di creare 2 appartamenti completamente indipendenti, posizione ottimale. Classe energetica F – EPi: 170,6 kWh/ m2 anno. € 230.000 tratt Rif/ SVR129

MONTECCHIO ZONA CENTRALE: appartamento ampio di oltre 130 mq posto al piano terra composto da sala, cucina , 3 camere , doppi servizi, balcone, 150 mq circa di scoperto e giardino. garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l’appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 305.000 Rif/SVR18

MORCIOLA: bellissimo appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno, 2 camere, bagno, scale interne per accedere a tavernetta con camino, garage con bagno. Scoperto esclusivo, ottime rifiniture. VERA OCCASIONE assolutamente da vedere. Classe energetica E – EPi 154,6 kWh/m2 anno. €175.000 TRATT. Rif. CVR2

MONTECCHIO: attico di 100 mq circa composto da soggiorno/cucina, 3 camere , doppi servizi, ampio terrazzone di oltre 60 mq circa, garage per due auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 280.000 rif/SVR34

MONTECCHIO: Stupendo Attico di 100 mq circa composto da soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi, ampio terrazzone panoramico, garage di 40 mq circa . Ottime rifiniture. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 280.000 RIF/SV33

ZONA COLLINARE VIC. SANT’ ANGELO IN LIZZOLA: casa bifamiliare di ampia dimensione posta su tre livelli composta da entrata indipendente con ampio scoperto esclusivo con pozzo, garage e tavernetta con camino e bagno, al piano terra locale uso magazzino di 70 mq circa con possibilità di ricavare un mini appartamentino, al piano secondo: ingresso , salone con terrazzo , cucinotto, 3 camere, doppi servizi. Al piano sottotetto molto alto e luminoso una zona giorno con camino dove si accede ad un terrazzo di 30 mq circa panoramicissimo, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio. Ottimo per più nuclei familiari. Buone condizioni. Classe energetica F – Epi: 199,43 kWh/m2 anno € 290.000 Tratt. Rif/SVR6

MONTECCHIO: Appartamento di 110 mq completamente indipendente composto da ingresso, soggiorno climatizzato, cucina abitabile con camino, bagno con vasca, due camere matrimoniali, cameretta singola, balconi. Completano la proprietà garage di 20 mq, legnaia e piccolo terreno scosceso con possibilità di orto. Impianto di riscaldamento nuovo a metano con caldaia a condensazione (risparmio energetico) depuratore privato. € 155.000 tratt. Classe energetica F – Epi: 142,6 kWh\m2 anno SVR124

MONTECCHIO: Appartamento di circa 80 mq con ingresso indipendente cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere matrimoniali, ripostiglio, due terrazzi, garage doppio con lavanderia e doccia e ampio scoperto esclusivo. Classe energetica: G – EPi: 155,9 kWh/m2 anno. € 135.000 TRATT. Rif. SVR121

MONTECCHIO: Luminoso appartamento di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno con vasca e porta finestra per accedere al terrazzo, ampio garage con predisposizione per lavanderia. Ottime condizioni. (Classe energetica C – EPi: 57,70 kWh/ m2 anno) ? 150.000 tratt Rif/SVR106

MONTECCHIO: appartamento indipendente disposto su due livelli per complessivi 100 mq circa composto da soggiorno/cucina, 3 camere , doppi servizi, ampi terrazzi, garage per un’ auto. ( Classe energetica C – EPi: 109,2 kWh/ m2 anno) € 237.000 Rif/SVR37

MONTECCHIO: appartamento indipendente di nuova costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, ampia taverna con garage, giardino privato. € 235.000 RIF/SVR36

MONTECCHIO CENTRO: appartamento luminoso, di 75 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzi, garage grande. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR32

MONTECCHIO: appartamento di 75 mq circa composto da reparto giorno con soggiorno/cucina, camera matrimoniale con terrazzo, camera grande, bagno, garage di 25 mq circa. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR31

MONTECCHIO ZONA CENTRALE: appartamento composto da soggiorno/cucina, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR25

MONTECCHIO CENTRO: a due passi da tutti i servizi vendiamo appartamento su palazzina di nuova costruzione appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale cameretta, bagno, balcone, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR30

MONTECCHIO: appartamento di 75 mq circa composto da soggiorno/cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, balconi, ampio garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 RIF/SVR24

MONTECCHIO CENTRO: appartamento posto al terzo piano composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone, garage.CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR29

MONTECCHIO CENTRO: appartamento posto al piano primo di 75 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura , 2 camere , bagno, balconi e garage grande . CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR23

MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 75 mq circa composto da soggiorno/cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzo, balcone, ampio garage di oltre 30 mq circa. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 198.000 RIF/SVR27

MONTECCHIO: appartamento posto al secondo piano composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, balcone, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR26

MONTECCHIO: appartamento con taverna di recente costruzione con ingresso indipendente composto al piano primo da: cucinotto con cucina in muratura, soggiorno, camera, cameretta con balcone, bagno. Al piano terra ampia taverna con cucina in muratura e bagno. Parquet in tutte le stanze con rifiniture di pregio. DA VEDERE! Classe energetica: F – EPi 222 kWh/m2 anno. € 195.000 TRATT. Rif. SVR15

MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 65 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, terrazzo, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR22

MONTECCHIO: appartamento posto al piano primo composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, terrazzo, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR21

MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 70 mq circa posto al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura , 2 camere , bagno, 150 mq circa di scoperto e giardino. garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 178.000 Rif/SV20

MONTECCHIO: trilocale posto al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR19

MONTECCHIO: bilocale di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balconi e garage. ( Classe energetica F – EPi: 156,3 kWh m2/ anno ) € 115.000 tratt Rif/SVR9

MONTECCHIO: Appartamento in buono stato di manutenzione su piccola palazzina posto al terzo ed ultimo piano, cosi composto: cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, grande balcone, terrazzo e garage. Aria condizionata e predisposizione per installazione termo-camino o stufa a pellet. Classe energetica – F EPi: 119,3 kWh/m2 anno. € 165.000 Rif. SVR101

MONTECCHIO: bilocale di 48 mq circa composto da ampia zona giorno e cucina, camera matrimoniale con balcone, bagno. ( Classe energetica G – EPi: 165,5 kWh/m2 anno ) € 80.000 tratt RIF/SVR10

PANTANO: Appartamento condominiale posto al secondo ultimo piano cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno e garage. Classe energetica: G – Epi: 254,21 kWh/ m2 anno € 180.000 TRATT. Rif. P6VR18

MONTECCHIO: su via Torricelli appartamento in piccola palazzina tri-famigliare, completamente indipendente come nuovo, posto al piano terra di 130 mq circa composto da ampio salone, cucina abitabile, 3 camere, bagno, terrazzo, taverna-ripostiglio posto al piano seminterrato di 130 mq circa. ( Classe energetica F – EPi: 176,9 kWh/m2 anno ) € 175.000 TRATT. Rif. SVR51

MONTECCHIO: appartamento indipendente posto al primo piano composto da sala con camino, cucinotto, 2 camere, bagno, terrazzi, ampio garage e giardino esclusivo. Ottimo stato. Classe nergetica: F – EPi: 245,6 kWh/m2 anno. € 156.000 poco tratt. VERA OCCASIONE!! Rif. SVR38

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