29 Agosto 2013

Leggi sul condominioLeggi sul condominio

condominio

agenzia immobiliare Pesaro Real Office elenca la nuova legge del condominio tratta dalla gazzetta ufficiale

CODICE CIVILE CONDOMINIO, LEGGE 11 DICEMBRE 2012 N° 220, G.U. 293

La riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013 è  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012 n. 293.

Art. 1 

  1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1117. - (Parti  comuni  dell'edificio).  -  Sono  oggetto  di
proprieta' comune dei proprietari delle  singole  unita'  immobiliari
dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non
risulta il contrario dal titolo: 
    1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso  comune,  come
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i  muri  maestri,  i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le  scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili
e le facciate; 
    2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i  servizi
in comune, come la portineria, incluso l'alloggio  del  portiere,  la
lavanderia,  gli  stenditoi  e  i  sottotetti   destinati,   per   le
caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 
    3) le opere, le installazioni, i manufatti  di  qualunque  genere
destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi,  le  cisterne,
gli  impianti  idrici  e  fognari,   i   sistemi   centralizzati   di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia  elettrica,
per  il  riscaldamento  ed  il  condizionamento  dell'aria,  per   la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite  o  via  cavo,  e  i  relativi
collegamenti fino al punto di diramazione  ai  locali  di  proprieta'
individuale dei  singoli  condomini,  ovvero,  in  caso  di  impianti
unitari, fino  al  punto  di  utenza,  salvo  quanto  disposto  dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche».

Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
Art. 2 

  1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita'). - Le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in
cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii  di
unita' immobiliari  o  di  edifici  abbiano  parti  comuni  ai  sensi
dell'articolo 1117. 
  Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni  d'uso).  -  Per
soddisfare esigenze di interesse condominiale,  l'assemblea,  con  un
numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei  partecipanti  al
condominio  e  i  quattro  quinti  del  valore  dell'edificio,   puo'
modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. 
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno  di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso  comune  o  negli
spazi a tal  fine  destinati  e  deve  effettuarsi  mediante  lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in  modo  da  pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione. 
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita',  deve  indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la  nuova  destinazione
d'uso. 
  La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che  sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 
  Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che  possono
recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato  o
che ne alterano il decoro architettonico. 
  Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In caso di
attivita' che incidono negativamente  e  in  modo  sostanziale  sulle
destinazioni  d'uso  delle  parti  comuni,   l'amministratore   o   i
condomini,  anche  singolarmente,  possono  diffidare  l'esecutore  e
possono chiedere la convocazione dell'assemblea per  far  cessare  la
violazione, anche mediante azioni giudiziarie.  L'assemblea  delibera
in merito alla  cessazione  di  tali  attivita'  con  la  maggioranza
prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 3 

  1. L'articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni).  -  Il
diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il  titolo
non disponga  altrimenti,  e'  proporzionale  al  valore  dell'unita'
immobiliare che gli appartiene. 
  Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. 
  Il condomino non puo' sottrarsi  all'obbligo  di  contribuire  alle
spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d'uso della propria  unita'  immobiliare,  salvo  quanto
disposto da leggi speciali. 
  Il   condomino   puo'   rinunciare    all'utilizzo    dell'impianto
centralizzato di riscaldamento  o  di  condizionamento,  se  dal  suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento  o  aggravi
di spesa per gli altri condomini. In tal caso  il  rinunziante  resta
tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell'impianto e per la  sua  conservazione  e  messa  a
norma».
Art. 4 

  1. Al  primo  comma  dell'articolo  1119  del  codice  civile  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti  i
partecipanti al condominio».
Note all'art. 4: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1119  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1119. Indivisibilita'. 
              Le parti  comuni  dell'edificio  non  sono  soggette  a
          divisione, a  meno  che  la  divisione  possa  farsi  senza
          rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun  condomino
          e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".
Art. 5 

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del  codice  civile  sono
inseriti i seguenti: 
  «I  condomini,  con  la  maggioranza  indicata  dal  secondo  comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
    1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita' degli edifici e degli impianti; 
    2) le opere e gli interventi previsti per eliminare  le  barriere
architettoniche, per il contenimento  del  consumo  energetico  degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle  unita'
immobiliari o dell'edificio, nonche' per  la  produzione  di  energia
mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti  eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi  che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 
    3) l'installazione di impianti  centralizzati  per  la  ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro  genere  di  flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le  singole  utenze,  ad  esclusione  degli
impianti che  non  comportano  modifiche  in  grado  di  alterare  la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini  di
farne uso secondo il loro diritto. 
  L'amministratore e' tenuto a  convocare  l'assemblea  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo  condomino  interessato
all'adozione delle deliberazioni  di  cui  al  precedente  comma.  La
richiesta deve contenere  l'indicazione  del  contenuto  specifico  e
delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino  proponente
a fornire le necessarie integrazioni».
Note all'art. 5: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1120  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1120. Innovazioni. 
              I condomini, con la  maggioranza  indicata  dal  quinto
          comma  dell'articolo  1136,  possono  disporre   tutte   le
          innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu'  comodo
          o al maggior rendimento delle cose comuni. 
              I condomini, con la maggioranza  indicata  dal  secondo
          comma dell'articolo 1136, possono disporre  le  innovazioni
          che, nel rispetto della  normativa  di  settore,  hanno  ad
          oggetto: 
              1) le opere e gli  interventi  volti  a  migliorare  la
          sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 
              2) le opere e gli interventi previsti per eliminare  le
          barriere architettoniche, per il contenimento  del  consumo
          energetico  degli  edifici  e  per   realizzare   parcheggi
          destinati   a   servizio   delle   unita'   immobiliari   o
          dell'edificio,  nonche'  per  la  produzione   di   energia
          mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti
          eoliche,  solari  o  comunque  rinnovabili  da  parte   del
          condominio o di terzi che conseguano a  titolo  oneroso  un
          diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare
          o di altra idonea superficie comune; 
              3) l'installazione di  impianti  centralizzati  per  la
          ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
          genere di flusso informativo,  anche  da  satellite  o  via
          cavo, e i relativi collegamenti fino alla  diramazione  per
          le singole utenze, ad esclusione  degli  impianti  che  non
          comportano modifiche in grado di alterare  la  destinazione
          della cosa comune e di impedire  agli  altri  condomini  di
          farne uso secondo il loro diritto. 
              L'amministratore  e'  tenuto  a  convocare  l'assemblea
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo
          condomino interessato all'adozione delle  deliberazioni  di
          cui  al  precedente  comma.  La  richiesta  deve  contenere
          l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita'  di
          esecuzione  degli   interventi   proposti.   In   mancanza,
          l'amministratore deve invitare senza indugio  il  condomino
          proponente a fornire le necessarie integrazioni. 
              Sono  vietate  le  innovazioni   che   possano   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".
Art. 6 

  1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso  individuale).  -
Nell'unita'  immobiliare  di  sua  proprieta'  ovvero   nelle   parti
normalmente destinate all'uso comune, che siano state  attribuite  in
proprieta' esclusiva o destinate all'uso  individuale,  il  condomino
non puo' eseguire opere che rechino danno alle  parti  comuni  ovvero
determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o  al  decoro
architettonico dell'edificio. 
  In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore  che  ne
riferisce all'assemblea».
Art. 7 

  1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  1122-bis.  -  (Impianti  non  centralizzati   di   ricezione
radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti  rinnovabili).  -
Le installazioni di  impianti  non  centralizzati  per  la  ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro  genere  di  flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in
modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e  alle  unita'
immobiliari di proprieta' individuale, preservando in  ogni  caso  il
decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia
di reti pubbliche. 
  E' consentita l'installazione di  impianti  per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole  unita'
del condominio sul lastrico solare, su ogni altra  idonea  superficie
comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato. 
  Qualora si rendano necessarie  modificazioni  delle  parti  comuni,
l'interessato ne da' comunicazione  all'amministratore  indicando  il
contenuto specifico e le modalita' di  esecuzione  degli  interventi.
L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza  di  cui  al  quinto
comma  dell'articolo  1136,   adeguate   modalita'   alternative   di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della  stabilita',  della
sicurezza o  del  decoro  architettonico  dell'edificio  e,  ai  fini
dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma,  provvede,
a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico  solare
e delle altre superfici comuni, salvaguardando le  diverse  forme  di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque  in  atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo'  altresi'  subordinare
l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato,  di  idonea
garanzia per i danni eventuali. 
  L'accesso alle unita' immobiliari di  proprieta'  individuale  deve
essere  consentito  ove  necessario  per  la  progettazione   e   per
l'esecuzione delle opere. Non sono  soggetti  ad  autorizzazione  gli
impianti destinati alle singole unita' abitative. 
  Art.  1122-ter.  -  (Impianti  di  videosorveglianza  sulle   parti
comuni). - Le deliberazioni concernenti l'installazione  sulle  parti
comuni   dell'edificio   di   impianti   volti   a   consentire    la
videosorveglianza su di esse sono  approvate  dall'assemblea  con  la
maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 8 

  1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Le  scale  e  gli  ascensori  sono  mantenuti  e  sostituiti   dai
proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle  singole
unita' immobiliari e  per  l'altra  meta'  esclusivamente  in  misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»; 
    b) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Manutenzione  e
sostituzione delle scale e degli ascensori».
Note all'art. 8: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1124  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle  scale  e
          degli ascensori. 
              Le scale e gli ascensori sono  mantenuti  e  sostituiti
          dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono.  La
          spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in  ragione
          del valore delle singole unita' immobiliari e  per  l'altra
          meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di
          ciascun piano dal suolo. 
              Al fine del concorso nella meta' della  spesa,  che  e'
          ripartita in ragione del valore, si considerano come  piani
          le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto  e
          i  lastrici  solari,  qualora  non  siano   di   proprieta'
          comune.".
Art. 9 

  1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi  dell'amministratore).  -
Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su
ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario. 
  Contestualmente all'accettazione della nomina  e  ad  ogni  rinnovo
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati  anagrafici  e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa',  anche
la sede legale e  la  denominazione,  il  locale  ove  si  trovano  i
registri di cui ai numeri 6)  e  7)  dell'articolo  1130,  nonche'  i
giorni  e  le  ore  in  cui  ogni   interessato,   previa   richiesta
all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e  ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. 
  L'assemblea puo' subordinare  la  nomina  dell'amministratore  alla
presentazione  ai   condomini   di   una   polizza   individuale   di
assicurazione per la responsabilita' civile  per  gli  atti  compiuti
nell'esercizio del mandato. 
  L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i  massimali  della
polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea  deliberi  lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore  all'importo
di  spesa  deliberato  e  deve  essere   effettuato   contestualmente
all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore  sia  coperto
da  una  polizza  di  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
professionale generale per l'intera attivita'  da  lui  svolta,  tale
polizza deve essere integrata con una dichiarazione  dell'impresa  di
assicurazione che  garantisca  le  condizioni  previste  dal  periodo
precedente per lo specifico condominio. 
  Sul luogo di  accesso  al  condominio  o  di  maggior  uso  comune,
accessibile  anche  ai  terzi,   e'   affissa   l'indicazione   delle
generalita',  del  domicilio  e  dei  recapiti,   anche   telefonici,
dell'amministratore. 
  In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune,  accessibile  anche  ai  terzi,  e'  affissa
l'indicazione delle generalita' e  dei  recapiti,  anche  telefonici,
della   persona   che   svolge    funzioni    analoghe    a    quelle
dell'amministratore. 
  L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute  a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto  del  condominio,  su  uno  specifico  conto
corrente,  postale  o  bancario,  intestato  al  condominio;  ciascun
condomino, per  il  tramite  dell'amministratore,  puo'  chiedere  di
prendere  visione  ed  estrarre  copia,  a   proprie   spese,   della
rendicontazione periodica. 
  Alla  cessazione  dell'incarico  l'amministratore  e'  tenuto  alla
consegna di tutta la documentazione  in  suo  possesso  afferente  al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita'  urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto  ad
ulteriori compensi. 
  Salvo  che  sia  stato  espressamente  dispensato   dall'assemblea,
l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa  delle
somme  dovute  dagli  obbligati  entro  sei   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso,  anche  ai
sensi  dell'articolo  63,  primo  comma,   delle   disposizioni   per
l'attuazione del presente codice. 
  L'incarico di amministratore ha durata di  un  anno  e  si  intende
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. 
  La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni  tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina  oppure
con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  di  condominio.  Puo'
altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria,  su  ricorso  di
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto  comma  dell'articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso  di  gravi
irregolarita'. Nei casi  in  cui  siano  emerse  gravi  irregolarita'
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto  dal  numero  3)  del
dodicesimo  comma  del  presente   articolo,   i   condomini,   anche
singolarmente, possono chiedere la  convocazione  dell'assemblea  per
far cessare la violazione e revocare il  mandato  all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun  condomino
puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in  caso  di  accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese  legali,  ha  titolo  alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo'  rivalersi
nei confronti dell'amministratore revocato. 
  Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita': 
    1) l'omessa convocazione dell'assemblea  per  l'approvazione  del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli  altri
casi previsti dalla legge; 
    2)  la  mancata  esecuzione   di   provvedimenti   giudiziari   e
amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea; 
    3) la mancata apertura ed  utilizzazione  del  conto  di  cui  al
settimo comma; 
    4)  la  gestione   secondo   modalita'   che   possono   generare
possibilita' di confusione tra il  patrimonio  del  condominio  e  il
patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 
    5)  l'aver  acconsentito,  per  un  credito  insoddisfatto,  alla
cancellazione delle formalita' eseguite nei  registri  immobiliari  a
tutela dei diritti del condominio; 
    6)  qualora  sia  stata  promossa  azione  giudiziaria   per   la
riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 
    7) l'inottemperanza  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  1130,
numeri 6), 7) e 9); 
    8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di  cui
al secondo comma del presente articolo. 
  In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria,  l'assemblea
non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato. 
  L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena  di  nullita'  della
nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per  l'attivita'
svolta. 
  Per quanto non disciplinato dal presente articolo si  applicano  le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX  del  titolo  III  del
libro IV. 
  Il presente articolo si applica anche agli edifici  di  alloggi  di
edilizia popolare ed  economica,  realizzati  o  recuperati  da  enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o  con  il  concorso  dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche'  a  quelli
realizzati da enti pubblici non economici o  societa'  private  senza
scopo  di  lucro  con   finalita'   sociali   proprie   dell'edilizia
residenziale pubblica».
Art. 10 

  1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art.    1130.    -    (Attribuzioni    dell'amministratore).     -
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e  dalle
vigenti disposizioni di legge, deve: 
    1)   eseguire   le   deliberazioni   dell'assemblea,   convocarla
annualmente per l'approvazione del  rendiconto  condominiale  di  cui
all'articolo  1130-bis  e  curare  l'osservanza  del  regolamento  di
condominio; 
    2) disciplinare l'uso  delle  cose  comuni  e  la  fruizione  dei
servizi nell'interesse comune, in  modo  che  ne  sia  assicurato  il
miglior godimento a ciascuno dei condomini; 
    3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per  la
manutenzione  ordinaria  delle  parti  comuni  dell'edificio  e   per
l'esercizio dei servizi comuni; 
    4) compiere gli atti  conservativi  relativi  alle  parti  comuni
dell'edificio; 
    5) eseguire gli adempimenti fiscali; 
    6)  curare  la  tenuta  del  registro  di  anagrafe  condominiale
contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei  titolari  di
diritti reali e di diritti personali di  godimento,  comprensive  del
codice fiscale e della residenza o domicilio,  i  dati  catastali  di
ciascuna  unita'  immobiliare,  nonche'  ogni  dato   relativo   alle
condizioni  di  sicurezza.  Ogni  variazione  dei  dati  deve  essere
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza  delle
comunicazioni, richiede  con  lettera  raccomandata  le  informazioni
necessarie alla tenuta  del  registro  di  anagrafe.  Decorsi  trenta
giorni, in caso di omessa  o  incompleta  risposta,  l'amministratore
acquisisce le informazioni  necessarie,  addebitandone  il  costo  ai
responsabili; 
    7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell'amministratore  e  del  registro  di
contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono  altresi'
annotate:  le  eventuali  mancate  costituzioni  dell'assemblea,   le
deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai  condomini  che
ne hanno  fatto  richiesta;  allo  stesso  registro  e'  allegato  il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel  registro  di  nomina  e
revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine  cronologico,  le
date della nomina  e  della  revoca  di  ciascun  amministratore  del
condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di  provvedimento
giudiziale. Nel registro di  contabilita'  sono  annotati  in  ordine
cronologico, entro trenta  giorni  da  quello  dell'effettuazione,  i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi
anche con modalita' informatizzate; 
    8) conservare  tutta  la  documentazione  inerente  alla  propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini  sia  allo  stato
tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio; 
    9) fornire al condomino  che  ne  faccia  richiesta  attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri  condominiali  e  delle
eventuali liti in corso; 
    10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione  e
convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro  centottanta
giorni».
Art. 11 

  1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente: 
  «Art.  1130-bis.  -  (Rendiconto  condominiale).  -  Il  rendiconto
condominiale contiene le voci di entrata e di uscita  ed  ogni  altro
dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio,  ai  fondi
disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi  in
modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di
contabilita', di  un  riepilogo  finanziario,  nonche'  di  una  nota
sintetica esplicativa della  gestione  con  l'indicazione  anche  dei
rapporti  in  corso   e   delle   questioni   pendenti.   L'assemblea
condominiale  puo',  in  qualsiasi  momento  o  per  piu'  annualita'
specificamente identificate, nominare un revisore  che  verifichi  la
contabilita' del condominio.  La  deliberazione  e'  assunta  con  la
maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la  relativa
spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi  di
proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o di  godimento
sulle unita'  immobiliari  possono  prendere  visione  dei  documenti
giustificativi di spesa in ogni tempo ed  estrarne  copia  a  proprie
spese. Le  scritture  e  i  documenti  giustificativi  devono  essere
conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. 
  L'assemblea  puo'  anche  nominare,  oltre  all'amministratore,  un
consiglio di  condominio  composto  da  almeno  tre  condomini  negli
edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo».
Art. 12 

  1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le  parole:
«dall'articolo   precedente»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«dall'articolo 1130».
Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo del primo comma dell'articolo  1131
          del  codice  civile,  come  modificato  dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 1131. Rappresentanza. 
              Nei limiti delle attribuzioni  stabilite  dall'articolo
          1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento  di
          condominio  o  dall'assemblea,   l'amministratore   ha   la
          rappresentanza dei partecipanti e puo'  agire  in  giudizio
          sia contro i condomini sia contro i terzi. 
              (Omissis).".
Art. 13 

  1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il  condomino
che ha assunto la gestione delle parti  comuni  senza  autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea  non  ha  diritto  al  rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente». 
  2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
      «4)  alle  opere   di   manutenzione   straordinaria   e   alle
innovazioni,  costituendo  obbligatoriamente  un  fondo  speciale  di
importo pari all'ammontare dei lavori»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «L'assemblea puo'  autorizzare  l'amministratore  a  partecipare  e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali  promossi
dalle istituzioni locali o da  soggetti  privati  qualificati,  anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili  nonche'
di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica,  al  fine
di  favorire  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  la
vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della
zona in cui il condominio e' ubicato».
Art. 14 

  1. L'articolo 1136 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  1136.  -  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'  delle
deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione  e'  regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini  che  rappresentino  i
due terzi del  valore  dell'intero  edificio  e  la  maggioranza  dei
partecipanti al condominio. 
  Sono valide le deliberazioni approvate con un numero  di  voti  che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  la  meta'  del
valore dell'edificio. 
  Se l'assemblea  in  prima  convocazione  non  puo'  deliberare  per
mancanza  di  numero  legale,  l'assemblea  in  seconda  convocazione
delibera in un giorno successivo a quello  della  prima  e,  in  ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea  in  seconda
convocazione e' regolarmente costituita  con  l'intervento  di  tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La  deliberazione
e' valida se approvata dalla maggioranza  degli  intervenuti  con  un
numero  di  voti  che  rappresenti  almeno  un   terzo   del   valore
dell'edificio. 
  Le  deliberazioni  che   concernono   la   nomina   e   la   revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano  dalle  attribuzioni  dell'amministratore   medesimo,   le
deliberazioni  che  concernono  la  ricostruzione   dell'edificio   o
riparazioni straordinarie di notevole entita' e le  deliberazioni  di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter  nonche'
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la  maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo. 
  Le  deliberazioni  di  cui  all'articolo  1120,  primo   comma,   e
all'articolo  1122-bis,  terzo   comma,   devono   essere   approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti  la  maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. 
  L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati. 
  Delle  riunioni  dell'assemblea  si  redige  processo  verbale   da
trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».
Art. 15 

  1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).  -
Le  deliberazioni  prese  dall'assemblea  a  norma   degli   articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. 
  Contro le deliberazioni contrarie alla legge o  al  regolamento  di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire
l'autorita'  giudiziaria  chiedendone  l'annullamento   nel   termine
perentorio  di  trenta  giorni,  che   decorre   dalla   data   della
deliberazione  per  i  dissenzienti  o  astenuti  e  dalla  data   di
comunicazione della deliberazione per gli assenti. 
  L'azione  di   annullamento   non   sospende   l'esecuzione   della
deliberazione, salvo che la sospensione sia  ordinata  dall'autorita'
giudiziaria. 
  L'istanza per ottenere la sospensione  proposta  prima  dell'inizio
della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine  per  la
proposizione dell'impugnazione della deliberazione.  Per  quanto  non
espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo  III,  sezione  I,  con  l'esclusione
dell'articolo  669-octies,  sesto  comma,  del  codice  di  procedura
civile».
Art. 16 

  1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il  regolamento  deve  essere  approvato  dall'assemblea  con   la
maggioranza  stabilita  dal  secondo  comma  dell'articolo  1136   ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130.  Esso
puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le norme del  regolamento  non  possono  vietare  di  possedere  o
detenere animali domestici».
Note all'art. 16: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1138  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1138. Regolamento di condominio. 
              Quando in  un  edificio  il  numero  dei  condomini  e'
          superiore a dieci, deve essere formato un  regolamento,  il
          quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e  la
          ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli  obblighi
          spettanti a ciascun condomino,  nonche'  le  norme  per  la
          tutela  del  decoro   dell'edificio   e   quelle   relative
          all'amministrazione. 
              Ciascun condomino puo'  prendere  l'iniziativa  per  la
          formazione del regolamento di condominio o per la revisione
          di quello esistente. 
              Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con
          la maggioranza stabilita dal  secondo  comma  dell'articolo
          1136  ed  allegato  al  registro  indicato  dal  numero  7)
          dell'articolo 1130. Esso  puo'  essere  impugnato  a  norma
          dell'articolo 1107. 
              Le norme del regolamento  non  possono  in  alcun  modo
          menomare i diritti di ciascun  condomino,  quali  risultano
          dagli atti di acquisto e dalle  convenzioni,  e  in  nessun
          caso possono  derogare  alle  disposizioni  degli  articoli
          1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,  1136  e
          1137. 
              Le  norme  del  regolamento  non  possono  vietare   di
          possedere o detenere animali domestici.".
Art. 17 

  1. Al numero 1) del  primo  comma  dell'articolo  2659  del  codice
civile  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «.  Per  i
condominii  devono   essere   indicati   l'eventuale   denominazione,
l'ubicazione e il codice fiscale».
Note all'art. 17: 
              Si riporta il testo  del  numero  1)  del  primo  comma
          dell'articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla
          legge qui pubblicata: 
              "Art. 2659. Nota di trascrizione. 
              Chi domanda la trascrizione di un atto  tra  vivi  deve
          presentare  al  conservatore  dei   registri   immobiliari,
          insieme con  la  copia  del  titolo,  una  nota  in  doppio
          originale, nella quale devono essere indicati: 
              1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita  e
          il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il  regime
          patrimoniale delle stesse,  se  coniugate,  secondo  quanto
          risulta  da  loro  dichiarazione  resa  nel  titolo  o   da
          certificato   dell'ufficiale   di    stato    civile;    la
          denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero  di
          codice fiscale delle  persone  giuridiche,  delle  societa'
          previste dai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del  libro
          quinto  e  delle   associazioni   non   riconosciute,   con
          l'indicazione,  per  queste  ultime  e  per   le   societa'
          semplici, anche delle  generalita'  delle  persone  che  le
          rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i  condominii
          devono   essere   indicati    l'eventuale    denominazione,
          l'ubicazione e il codice fiscale. 
              (Omissis).".
Art. 18 

  1. L'articolo 63 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione  approvato   dall'assemblea,   l'amministratore,   senza
bisogno di autorizzazione di questa,  puo'  ottenere  un  decreto  di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione,  ed  e'
tenuto a comunicare  ai  creditori  non  ancora  soddisfatti  che  lo
interpellino i dati dei condomini morosi. 
  I creditori non possono agire  nei  confronti  degli  obbligati  in
regola  con  i  pagamenti,  se  non  dopo  l'escussione  degli  altri
condomini. 
  In caso di mora nel pagamento dei contributi che si  sia  protratta
per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso
dalla  fruizione  dei  servizi  comuni  suscettibili   di   godimento
separato. 
  Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato  solidalmente
con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a
quello precedente. 
  Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente
con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento  in  cui
e'  trasmessa  all'amministratore  copia  autentica  del  titolo  che
determina il trasferimento del diritto».
Art. 19 

  1. L'articolo 64 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 64. - Sulla revoca  dell'amministratore,  nei  casi  indicati
dall'undicesimo  comma  dell'articolo  1129  e   dal   quarto   comma
dell'articolo 1131 del codice, il tribunale  provvede  in  camera  di
consiglio,  con  decreto  motivato,   sentito   l'amministratore   in
contraddittorio con il ricorrente. 
  Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto  reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla  notificazione
o dalla comunicazione».
Art. 20 

  1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e'  sostituito  dai
seguenti: 
  «L'avviso  di  convocazione,   contenente   specifica   indicazione
dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno  cinque  giorni
prima della data fissata per  l'adunanza  in  prima  convocazione,  a
mezzo di posta raccomandata, posta  elettronica  certificata,  fax  o
tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del  luogo  e
dell'ora della riunione. In caso  di  omessa,  tardiva  o  incompleta
convocazione degli aventi diritto, la  deliberazione  assembleare  e'
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del  codice  su  istanza  dei
dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati. 
  L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi  nel  medesimo
giorno solare della prima. 
  L'amministratore ha facolta' di fissare piu'  riunioni  consecutive
in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un  unico  avviso  nel  quale  sono
indicate  le  ulteriori  date  ed  ore  di   eventuale   prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi».
Note all'art. 20: 
              Si riporta il testo del terzo comma,  dell'articolo  66
          delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  civile  e
          disposizioni transitorie, come modificato dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              "Art. 66. 
              (Omissis). 
              L'avviso   di   convocazione,   contenente    specifica
          indicazione dell'ordine del giorno, deve essere  comunicato
          almeno  cinque  giorni  prima  della   data   fissata   per
          l'adunanza  in  prima  convocazione,  a  mezzo   di   posta
          raccomandata, posta elettronica certificata, fax o  tramite
          consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e
          dell'ora della riunione.  In  caso  di  omessa,  tardiva  o
          incompleta   convocazione   degli   aventi   diritto,    la
          deliberazione   assembleare   e'   annullabile   ai   sensi
          dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
          assenti perche' non ritualmente convocati. 
              L'assemblea in seconda convocazione  non  puo'  tenersi
          nel medesimo giorno solare della prima. 
              L'amministratore ha facolta' di fissare  piu'  riunioni
          consecutive   in   modo   da   assicurare   lo   volgimento
          dell'assemblea in  termini  brevi,  convocando  gli  aventi
          diritto con un unico avviso  nel  quale  sono  indicate  le
          ulteriori   date   ed   ore   di   eventuale   prosecuzione
          dell'assemblea validamente costituitasi.".
Art. 21 

  1. L'articolo 67 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 67. - Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea  anche  a
mezzo di rappresentante, munito di delega  scritta.  Se  i  condomini
sono piu' di venti, il delegato non puo'  rappresentare  piu'  di  un
quinto dei condomini e del valore proporzionale. 
  Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta'  indivisa  a
piu'  persone,  queste  hanno  diritto  a  un   solo   rappresentante
nell'assemblea, che e' designato  dai  comproprietari  interessati  a
norma dell'articolo 1106 del codice. 
  Nei  casi  di  cui  all'articolo  1117-bis  del  codice,  quando  i
partecipanti  sono  complessivamente  piu'   di   sessanta,   ciascun
condominio deve designare, con la  maggioranza  di  cui  all'articolo
1136,  quinto  comma,   del   codice,   il   proprio   rappresentante
all'assemblea per la gestione ordinaria delle  parti  comuni  a  piu'
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza,  ciascun
partecipante puo' chiedere  che  l'autorita'  giudiziaria  nomini  il
rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei  condominii
interessati  non  abbiano   nominato   il   proprio   rappresentante,
l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di  uno
solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida  a  provvedervi
entro un congruo termine. La  diffida  ed  il  ricorso  all'autorita'
giudiziaria sono notificati  al  condominio  cui  si  riferiscono  in
persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. 
  Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza  si  considera
non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del  mandato  e
comunica tempestivamente  all'amministratore  di  ciascun  condominio
l'ordine  del  giorno  e  le  decisioni  assunte  dall'assemblea  dei
rappresentanti  dei   condominii.   L'amministratore   riferisce   in
assemblea. 
  All'amministratore non possono  essere  conferite  deleghe  per  la
partecipazione a qualunque assemblea. 
  L'usufruttuario di un  piano  o  porzione  di  piano  dell'edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono  all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento  delle  cose  e  dei  servizi
comuni. 
  Nelle  altre  deliberazioni,  il  diritto   di   voto   spetta   ai
proprietari, salvi i casi in cui  l'usufruttuario  intenda  avvalersi
del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si  tratti  di
lavori od opere ai sensi degli articoli 985  e  986  del  codice.  In
tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all'usufruttuario sia al nudo proprietario. 
  Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente  per
il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».
Art. 22 

  1. L'articolo 68 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 68. - Ove non precisato dal  titolo  ai  sensi  dell'articolo
1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e'
espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento  di
condominio. 
  Nell'accertamento dei valori di cui al primo  comma  non  si  tiene
conto del canone  locatizio,  dei  miglioramenti  e  dello  stato  di
manutenzione di ciascuna unita' immobiliare».
Art. 23 

  1. L'articolo 69 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unita' immobiliari
espressi nella tabella millesimale di  cui  all'articolo  68  possono
essere rettificati o modificati all'unanimita'. Tali  valori  possono
essere rettificati o modificati,  anche  nell'interesse  di  un  solo
condomino, con la maggioranza prevista  dall'articolo  1136,  secondo
comma, del codice, nei seguenti casi: 
    1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
    2) quando, per le mutate condizioni di una  parte  dell'edificio,
in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di  superfici  o  di
incremento o diminuzione delle unita' immobiliari,  e'  alterato  per
piu' di un quinto il  valore  proporzionale  dell'unita'  immobiliare
anche di un  solo  condomino.  In  tal  caso  il  relativo  costo  e'
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. 
  Ai soli fini della  revisione  dei  valori  proporzionali  espressi
nella tabella millesimale allegata al regolamento  di  condominio  ai
sensi dell'articolo 68, puo' essere convenuto in giudizio  unicamente
il condominio in persona  dell'amministratore.  Questi  e'  tenuto  a
darne   senza   indugio   notizia   all'assemblea   dei    condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato
ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 
  Le norme di cui al presente articolo si applicano per la  rettifica
o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese  redatte
in applicazione dei criteri legali o convenzionali».
Art. 24 

  1. L'articolo 70 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 70. - Per le infrazioni al  regolamento  di  condominio  puo'
essere stabilito, a titolo di sanzione, il  pagamento  di  una  somma
fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.  La  somma
e' devoluta al fondo di cui l'amministratore  dispone  per  le  spese
ordinarie».
Art. 25 

  1. Dopo l'articolo  71  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico  di  amministratore  di
condominio coloro: 
    a) che hanno il godimento dei diritti civili; 
    b) che non sono stati condannati per delitti contro  la  pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a
due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
    c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
    d) che non sono interdetti o inabilitati; 
    e) il cui nome non  risulta  annotato  nell'elenco  dei  protesti
cambiari; 
    f) che hanno  conseguito  il  diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo grado; 
    g) che hanno  frequentato  un  corso  di  formazione  iniziale  e
svolgono  attivita'   di   formazione   periodica   in   materia   di
amministrazione condominiale. 
  I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo  comma  non  sono
necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile. 
  Possono svolgere l'incarico di amministratore di  condominio  anche
societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In  tal  caso,  i
requisiti  devono   essere   posseduti   dai   soci   illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e  dai  dipendenti  incaricati  di
svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a  favore  dei
quali la societa' presta i servizi. 
  La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e)
del  primo  comma  comporta  la  cessazione  dall'incarico.  In  tale
evenienza  ciascun  condomino   puo'   convocare   senza   formalita'
l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. 
  A quanti hanno svolto attivita' di  amministrazione  di  condominio
per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  e'  consentito  lo
svolgimento dell'attivita' di amministratore anche  in  mancanza  dei
requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo  comma.  Resta  salvo
l'obbligo di formazione periodica. 
  Art. 71-ter. - Su richiesta dell'assemblea,  che  delibera  con  la
maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo  1136  del  codice,
l'amministratore  e'  tenuto  ad  attivare  un  sito   internet   del
condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre
copia in formato  digitale  dei  documenti  previsti  dalla  delibera
assembleare. Le spese  per  l'attivazione  e  la  gestione  del  sito
internet sono poste a carico dei condomini. 
  Art. 71-quater - Per controversie  in  materia  di  condominio,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione  o  dall'errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII,  capo  II,
del codice e degli articoli da 61 a 72  delle  presenti  disposizioni
per l'attuazione del codice. 
  La  domanda  di  mediazione  deve  essere  presentata,  a  pena  di
inammissibilita', presso un organismo  di  mediazione  ubicato  nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e' situato. 
  Al procedimento  e'  legittimato  a  partecipare  l'amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con  la  maggioranza  di  cui
all'articolo 1136, secondo comma, del codice. 
  Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone,  su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. 
  La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea  con
la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma,  del  codice.
Se non si raggiunge la predetta  maggioranza,  la  proposta  si  deve
intendere non accettata. 
  Il mediatore fissa il termine per la proposta di  conciliazione  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
tenendo conto della necessita' per l'amministratore di munirsi  della
delibera assembleare».
Art. 26 

  1. Dopo l'articolo 155  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente: 
  «Art.  155-bis.  -  L'assemblea,  ai  fini  dell'adeguamento  degli
impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma,
del codice, gia'  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
predetto  articolo,  adotta  le  necessarie   prescrizioni   con   le
maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo  e  terzo,
del codice».
Art. 27 

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.  13,  le
parole: «con le maggioranze previste dall'articolo  1136,  secondo  e
terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:  «con
le maggioranze previste dal  secondo  comma  dell'articolo  1120  del
codice civile».
Note all'art. 27: 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  della
          legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per  favorire  il
          superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
          negli edifici privati.), come modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              "Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per  oggetto  le
          innovazioni da attuare negli  edifici  privati  dirette  ad
          eliminare le barriere architettoniche di  cui  all'articolo
          27, primo comma, della legge 30  marzo  1971,  n.  118,  ed
          all'articolo 1, primo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  27  aprile  1978,  n.  384,  nonche'  la
          realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione  di
          dispositivi di segnalazione atti a  favorire  la  mobilita'
          dei  ciechi  all'interno  degli   edifici   privati,   sono
          approvate dall'assemblea del  condominio,  in  prima  o  in
          seconda  convocazione,  con  le  maggioranze  previste  dal
          secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. 
              (Omissis).".
Art. 28 

  1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  le
parole:  «semplice  delle  quote  millesimali   rappresentate   dagli
intervenuti in assemblea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti  almeno  un  terzo
del valore dell'edificio». 
  2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  le
parole: «l'assemblea di condominio decide a  maggioranza,  in  deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'assemblea di  condominio  delibera  con  le  maggioranze
previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Note all'art. 28: 
              Si riporta il testo dell'articolo  26,  commi  2  e  5,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme  per  l'attuazione
          del Piano energetico nazionale in materia di uso  razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge
          qui pubblicata: 
              "Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
          edifici e di impianti. 
              (Omissis). 
              2. Per gli interventi sugli edifici  e  sugli  impianti
          volti   al   contenimento   del   consumo   energetico   ed
          all'utilizzazione   delle   fonti   di   energia   di   cui
          all'articolo 1,  individuati  attraverso  un  attestato  di
          certificazione  energetica  o   una   diagnosi   energetica
          realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
          condominiali sono valide se  adottate  con  la  maggioranza
          degli intervenuti, con un numero di  voti  che  rappresenti
          almeno un terzo del valore dell'edificio. 
              (Omissis). 
              5. Per le innovazioni relative all'adozione di  sistemi
          di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
          il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
          al  consumo  effettivamente  registrato,   l'assemblea   di
          condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo
          comma dell'articolo 1120 del codice civile. 
              (Omissis).".
Art. 29 

  1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,  n.
66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma,  dello  stesso  codice»
sono sostituite dalle  seguenti:  «l'articolo  1120,  secondo  comma,
dello stesso codice».
Note all'art. 29: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 13,  del
          decreto legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   20   marzo   2001,   n.   66
          (Disposizioni urgenti per il  differimento  di  termini  in
          materia  di  trasmissioni  radiotelevisive   analogiche   e
          digitali,  nonche'   per   il   risanamento   di   impianti
          radiotelevisivi.),  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive  digitali  su
          frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri. 
              (Omissis). 
              13. Al fine di favorire lo  sviluppo  e  la  diffusione
          delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite,  le
          opere di installazione di nuovi impianti  sono  innovazioni
          necessarie ai sensi dell'articolo 1120,  primo  comma,  del
          codice   civile.   Per   l'approvazione   delle    relative
          deliberazioni si applica l'articolo  1120,  secondo  comma,
          dello stesso codice. Le disposizioni di cui  ai  precedenti
          periodi non costituiscono titolo per il  riconoscimento  di
          benefici fiscali. 

              (Omissis).".
Art. 30 

  1.  I  contributi  per  le  spese  di  manutenzione   ordinaria   e
straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai  sensi
dell'articolo 111  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive   modificazioni,   se   divenute   esigibili   ai    sensi
dell'articolo 63, primo comma, delle  disposizioni  per  l'attuazione
del  codice  civile  e  disposizioni  transitorie,  come   sostituito
dall'articolo  18  della  presente  legge,   durante   le   procedure
concorsuali.
Note all'art. 30: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  111,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa.): 
              "Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme. 
              Le somme ricavate dalla liquidazione  dell'attivo  sono
          erogate nel seguente ordine: 
                1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
                2)  per  il  pagamento  dei   crediti   ammessi   con
          prelazione sulle cose vendute  secondo  l'ordine  assegnato
          dalla legge; 
                3) per il pagamento dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).".
Art. 31 

  1. All'articolo 23, primo comma, del codice  di  procedura  civile,
dopo le parole:  «per  le  cause  tra  condomini»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Note all'art. 31: 
              Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma,  del
          codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui
          pubblicata: 
              "Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. 
              Per le cause tra soci  e'  competente  il  giudice  del
          luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini,
          ovvero tra condomini e condominio,  il  giudice  del  luogo
          dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. 
              (Omissis).".
Art. 32 

  1. Le disposizioni di cui alla presente  legge  entrano  in  vigore
dopo sei mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  medesima  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

agenzia immobiliare Pesaro Real Office ha elencato la nuova legge del condominio tratta dalla gazzetta ufficiale

alcuni approfondimenti e leggi sul condominio

https://www.condominioelocazioni.it/index_file/news4.htm

https://www.lastampa.it/2013/06/27/italia/i-tuoi-diritti/casa-e-condominio/focus/tutto-sulla-riforma-del-condominio-LDs5OgmKHNJoYkVeh003YO/pagina.html

https://www.altalex.com/index.php?idnot=13128

https://www.lavorincasa.it/articoli/in/normative/riforma-del-condominio/

Amministratori di condominio a Montecchio

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI MONTECCHIESE MULTISERVIZI RAG.

52, Via Pio La Torre – 61020 Sant’Angelo In Lizzola (PU)

tel: 0721 1792556

BRUSCOLI SERVIZI IMMOBILIARI SRL

22, Viale Roma – 61020 Sant’Angelo In Lizzola (PU)

tel: 0721 472968

GESTIONICONDOMINI DEL GEOM.TARALLO

Via Sarajevo, 76 – 61020 Sant’Angelo In Lizzola (PU)

tel: 320 5523741

Ultimi inserimenti

Ricerca immobili

Newsletter

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la compilazione del modulo costituisce esplicita autorizzazione e consenso alla detenzione e al trattamento dei dati personali, come disposto dal Codice in materia di dati personali. Ti informiamo inoltre che, relativamente ai dati forniti, potrai esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Chi siamo

Agenzia immobiliare Montecchio – Real Office Servizi Immobiliari è attiva nel settore immobiliare, operiamo con serietà e professionalità in intermediazioni di attività industriali, residenziali con appartamenti,... continua

Real Office tag